Riammissione in servizio militare e inoppugnabilità degli atti di diniego (Cons. Stato n. 7094 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le pretese relative allo status del pubblico impiegato non contrattualizzato sono radicate su posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo accertabile dal giudice amministrativo. Gli atti che incidono sulla collocazione del soggetto nell’organizzazione dell’ente pubblico hanno natura provvedimentale e autoritativa e devono essere impugnati nel termine decadenziale. Anche la richiesta di riammissione in servizio ha consistenza di interesse legittimo, con la conseguenza che la sua mancata e tempestiva impugnazione ne determina l’inoppugnabilità e osta all’accoglimento della pretesa. La cessazione degli effetti penali della condanna, dichiarata per il decorso del quinquennio senza commissione di altri reati, non produce alcun automatismo giuridico in favore della riammissione.

Il Fatto

Il ricorrente, reclutato nell’Esercito quale volontario in ferma breve, durante il servizio riportava una condanna dal Tribunale militare per diserzione aggravata, con pena sostituita nella corrispondente pena pecuniaria. L’Amministrazione adottava quindi il proscioglimento dal servizio ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. c, punto 2, del d.P.R. n. 332/1997.

Successivamente la pena veniva dichiarata estinta per indulto e il reato estinto dal Giudice dell’esecuzione per il decorso del termine di cinque anni, con conseguente venir meno degli effetti penali della condanna. In forza di tale provvedimento il ricorrente presentava numerose istanze di riammissione in servizio, tutte respinte con atti del 2016 non tempestivamente impugnati. Proponeva quindi ricorso per l’accertamento del diritto al proseguimento della ferma triennale e la condanna alla riammissione. Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile per mancata impugnazione del diniego e, nel merito, infondato. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il gravame e conferma la declaratoria di inammissibilità. La sentenza di primo grado ha correttamente applicato il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui lo status giuridico del pubblico impiegato non contrattualizzato è regolato da atti autoritativi. Ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, può essere azionata soltanto mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti ritenuti illegittimamente incidenti sullo status.

Il Consiglio richiama sul punto Cons. Stato sez. II n. 5750 del 2022, n. 917 del 2020 e n. 8495 del 2019, oltre a sez. VI n. 5869 del 2010 e sez. V n. 5568 del 2010. Con specifico riferimento alla riammissione in servizio, richiama Cons. Stato sez. VI n. 880 del 2013, che ne afferma la consistenza di interesse legittimo.

Gli atti in questione, attenendo alla collocazione del soggetto nell’organizzazione amministrativa dell’ente pubblico, hanno natura provvedimentale ed autoritativa. Devono quindi essere impugnati nel termine decadenziale, nella specie non rispettato, con conseguente inoppugnabilità che osta all’accoglimento della pretesa.

Il Collegio affronta poi il profilo sollevato dall’appellante, secondo cui il TAR, arrestandosi al rito, avrebbe eluso la domanda di giustizia. Il primo giudice, pur non essendovi tenuto, ha valutato anche il merito, ritenendo la pretesa infondata. Il Consiglio condivide tale statuizione: la cessazione degli effetti penali della condanna, dichiarata per il decorso del quinquennio senza la commissione di altri reati, non produce alcun automatismo giuridico in favore della riammissione in servizio.

L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a. Il Collegio richiama infine gli effetti di cui all’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a) e d), della legge n. 89/2001, come modificato dalla legge n. 208/2015.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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