Accesso agli atti e cessata materia del contendere per sopravvenuta ostensione (TAR Campania n. 1805 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso ai documenti amministrativi, proposto ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 e dell’art. 116 cod. proc. amm., la sopravvenuta produzione in giudizio del documento richiesto dall’amministrazione resistente soddisfa integralmente l’interesse ostensivo del ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La declaratoria consegue alla richiesta conforme della parte e all’accertamento dell’avvenuta ostensione. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della natura formale della decisione, mentre il contributo unificato resta a carico dell’amministrazione resistente secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il riconoscimento di un’anzianità di servizio utile ai fini stipendiali e la condanna del Ministero al pagamento delle relative differenze retributive. Formatosi il giudicato, il TAR Campania aveva ordinato l’esecuzione e nominato un commissario ad acta.
Avviata la fase esecutiva, la ricorrente chiedeva all’istituto scolastico l’accesso agli atti del procedimento, tra cui il decreto di ricostruzione della carriera, il decreto di liquidazione e la tabella di calcolo delle differenze retributive. L’amministrazione ostendeva solo parte della documentazione e negava la tabella, assumendo che la materia fosse di competenza della Ragioneria Territoriale dello Stato. Di qui il ricorso per l’accertamento del diritto di accesso e la condanna all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nel corso del giudizio, l’amministrazione resistente ha depositato in data 14 ottobre 2024, in copia, proprio la tabella di calcolo oggetto delle istanze del 14 e del 26 giugno 2024. Tale produzione è intervenuta dopo la costituzione in giudizio e dopo il rinvio della camera di consiglio disposto per consentire l’acquisizione di ulteriori documenti.
Il Tribunale qualifica il deposito come soddisfacimento integrale dell’interesse ostensivo fatto valere dalla ricorrente. La documentazione richiesta è stata, infatti, acquisita al processo e resa disponibile alla parte, con conseguente venir meno dell’interesse alla pronuncia sul diritto di accesso.
Su questa base il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., conformemente alla richiesta formulata dalla stessa ricorrente nella memoria del 22 ottobre 2024. La decisione recepisce dunque la rinuncia all’esito decisorio della parte, una volta constatata l’avvenuta ostensione.
Quanto alle spese, il Tribunale le compensa integralmente tra le parti, valorizzando la natura formale della decisione. Il contributo unificato è però posto a carico dell’amministrazione resistente in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, che tiene conto dell’esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza della sopravvenuta produzione. Il dispositivo ordina infine l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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