Recupero dell’indebito pensionistico escluso per affidamento incolpevole (Corte dei Conti Sez. III App. n. 122 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di trattamento pensionistico non è disciplinato dalla regola codicistica dell’art. 2033 c.c., ma dai principi propri del sottosistema previdenziale, che escludono la ripetizione in presenza di un affidamento incolpevole e legittimo del percettore, consolidatosi per effetto del decorso di un significativo lasso temporale. Il principio della tutela dell’affidamento, di derivazione comunitaria, opera anche quando l’indebito derivi dalla protrazione, oltre il triennio di legge, del trattamento speciale di cui all’art. 93 d.P.R. n. 1092/1973, qualora l’errore sia imputabile esclusivamente all’Amministrazione e non sia provata la mala fede del pensionato.
Il Fatto
La vedova di un sanitario aveva percepito, dal 2010 al 2020, il trattamento speciale previsto dall’art. 93 d.P.R. n. 1092/1973 oltre il termine triennale dalla morte del dante causa, senza che l’ente previdenziale provvedesse alla automatica trasformazione in pensione di riversibilità. L’INPS, accortosi dell’errore, aveva avviato il recupero delle somme, trattenendo mensilmente quote sulla pensione.
Il giudice di primo grado aveva escluso la buona fede della percettrice e respinto il ricorso, ritenendo che la stessa non potesse ignorare la scadenza temporale del beneficio. La contribuente proponeva appello, sostenendo l’irripetibilità dell’indebito per assenza di dolo e per l’affidamento ingenerato dalla condotta dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di appello ha accolto il gravame, riformando la sentenza impugnata. Il Collegio ha preliminarmente escluso che la fattispecie rientri nelle ipotesi di revoca o modifica del provvedimento di pensione di cui all’art. 204 d.P.R. n. 1092/1973, per le quali l’art. 206 del medesimo decreto prevede l’irripetibilità, ma ha ritenuto comunque applicabile il principio del legittimo affidamento, valorizzando le indicazioni delle Sezioni Riunite n. 2/2012/QM, estensibili anche a ipotesi diverse di indebito pensionistico.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 431/1993, n. 240/1994 e n. 166/1996), secondo cui nel settore previdenziale la ripetibilità è esclusa quando l’erogazione non sia addebitabile al percipiente. Ha quindi verificato in concreto la sussistenza dei presupposti dell’affidamento: la protrazione del pagamento per un decennio per errore dell’Amministrazione, l’assenza di obblighi di comunicazione a carico della pensionata, la mancata prova della conoscenza della provvisorietà del trattamento e la difficoltà di avvertire l’erroneità degli importi.
La Corte ha pertanto dichiarato l’irripetibilità delle somme pari a euro 67.937,57, ordinando la restituzione delle trattenute operate e la cessazione delle ritenute mensili. Le spese di lite sono state poste a carico dell’INPS.
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Nota della Redazione
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