Vincolo paesaggistico ex lege e linea di riva artificiale nei porti (TAR Sardegna n. 580 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004 si determina con riferimento alla linea di battigia, includendo la linea di riva artificiale, caratterizzata da manufatti ed opere marittime come le banchine portuali, non solo la linea di riva naturale. L’opera realizzata entro i trecento metri da tale linea di riva artificiale ricade in area vincolata, con conseguente applicabilità del regime di cui all’art. 167 d.lgs. n. 42/2004. In caso di provvedimento plurimotivato è sufficiente la legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici per il rigetto del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di concessione demaniale marittima per l’occupazione di un’area nel Porto Canale di Cagliari, aveva realizzato un fabbricato amovibile destinato a mensa e spogliatoio per il proprio personale. L’area era stata assentita dall’Autorità Portuale e dalla Agenzia delle Dogane. Il manufatto, realizzato senza autorizzazione paesaggistica, era stato oggetto di istanza di accertamento di conformità presentata al Comune di Cagliari.
Il Comune aveva denegato la sanatoria, richiamando il diniego di compatibilità paesaggistica emesso dal Servizio regionale Tutela del Paesaggio, che aveva verificato la ricaduta dell’intervento nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia del mare e in area vincolata per effetto del Piano Paesaggistico Regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto rilevato la natura non controversa dell’opera, idonea a creare nuovi volumi e superfici e, come tale, non passibile di sanatoria paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Il thema decidendum è stato incentrato sulla effettiva ricaduta dell’intervento nella fascia dei 300 metri dalla battigia, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004.
La Regione, richiamando il protocollo d’intesa con il Ministero della Cultura, aveva considerato la linea di riva artificiale, comprendente i tratti di costa con presenza di manufatti ed opere marittime. La cartografia depositata dimostrava la presenza dell’opera entro i 300 metri da tale linea. La documentazione della società, basata solo sulla linea di riva naturale, era stata ritenuta priva di efficacia probatoria.
Quanto alla tesi della ricorrente, secondo cui il bacino di evoluzione delle navi non sarebbe assimilabile a tratto di costa, il Collegio ha osservato che, anche escludendo lo spazio di occupazione delle navi e considerando solo la banchina artificiale, l’opera risultava comunque ubicata ampiamente entro la fascia dei 300 metri. La censura è stata quindi ritenuta peggiorativa per la società.
Il Tribunale ha poi rilevato l’autosufficienza del motivo di diniego basato sulla distanza dalla riva artificiale, rendendo irrilevanti le doglianze relative alle zone umide e all’oasi faunistica. In applicazione del principio per cui, in presenza di provvedimento plurimotivato, è sufficiente il riscontro di legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici per il rigetto dell’intero ricorso.
Infine, con riferimento al secondo motivo di ricorso, il Collegio ha ritenuto irrilevante la questione dell’art. 19, comma 3, delle NTA del PPR, non posta a fondamento del provvedimento impugnato. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2023, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 5, comma 1-septies, legge n. 84/1994, nella parte in cui sottraeva le zone portuali al vincolo paesaggistico delle aree costiere.
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Nota della Redazione
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