Ribasso sui costi della manodopera e soccorso istruttorio nel nuovo Codice appalti (TAR Sardegna n. 250 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ribasso sui costi della manodopera non determina l’esclusione dell’operatore economico, ma impone che l’offerta sia assoggettata alla verifica di anomalia. In quella sede l’operatore ha l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi, nel rispetto dei minimi salariali. La mancata allegazione, all’offerta economica, della relazione giustificativa prevista dalla lex specialis non integra una causa di esclusione, non essendo tale previsione rinvenibile nel d.lgs. n. 36/2023 né compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione. La stazione appaltante può pertanto richiedere successivamente la produzione della relazione e procedere al controllo di anomalia. Il giudizio di congruità dell’offerta ha natura globale e sintetica ed è espressione di un potere tecnico-discrezionale insindacabile, salvo macroscopica irragionevolezza.

Il Fatto

La seconda classificata impugna l’aggiudicazione disposta dal Comune di Nuoro in favore di altra cooperativa per il servizio di comunità integrata per anziani, della durata di cinque anni. La ricorrente deduce tre motivi: l’omessa esclusione dell’aggiudicataria per non aver depositato, insieme all’offerta economica, la relazione che giustifica il ribasso sul costo della manodopera; l’inattendibilità dell’offerta sotto plurimi profili; l’illegittimità del giudizio di anomalia per insufficiente collaborazione e per giustificazioni non credibili.

Si costituiscono il Comune e la controinteressata, che eccepisce anche la violazione del divieto di venire contra factum proprium, avendo la ricorrente a propria volta operato un ribasso. La domanda cautelare è riunita al merito.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio richiama l’interpretazione del Consiglio di Stato, sentenza n. 9254/2024: dal combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 si ricava che il ribasso sui costi della manodopera comporta non l’esclusione, ma il controllo di anomalia. La lettura bilancia la tutela rafforzata della manodopera con la libertà di iniziativa economica.

La clausola del disciplinare che prevedeva la relazione giustificativa non può quindi essere interpretata, come vorrebbe la ricorrente, quale causa di esclusione. Il principio di tassatività delle clausole di esclusione assume, nel nuovo Codice, portata più stringente rispetto all’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, collocandosi tra i principi generali e risultando strumentale all’accesso al mercato ex art. 3 d.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante ha pertanto correttamente richiesto la produzione successiva della relazione e proceduto alla verifica.

Sul secondo motivo il Collegio ribadisce che la valutazione di congruità è globale e sintetica, espressione di potere tecnico-discrezionale insindacabile salvo erroneità macroscopica (richiamata Consiglio di Stato n. 9419/2024). La ricorrente non dimostra l’inattendibilità complessiva dell’offerta: le figure del fisioterapista e del podologo rientrano tra le proposte migliorative; la discrasia sulle ore del direttore è irrilevante, superando comunque il minimo capitolare di venti ore e non attribuendo punteggio; la formazione blended non equivale a modalità asincrona vietata dall’art. 9 bis d.l. n. 24/2022; i costi dello psicologo, del nutrizionista e dell’educatore sono coperti o contabilizzati.

Sul terzo motivo il Tribunale esclude che il comportamento dell’aggiudicataria integri un vizio procedurale. Il raffronto con l’offerta dell’originaria aggiudicataria esclusa è metodologicamente errato: l’attendibilità va valutata in modo differenziato per ciascun operatore, valorizzando complessivamente le voci e verificando se gli scostamenti siano compensati da altre poste. Il costo di quattro euro per le derrate riguarda il solo prodotto fresco, con giornata alimentare pari a 14,69 euro; i preventivi dei fornitori, ancorché successivi, non integrano palese irragionevolezza. La contestazione sulle assicurazioni è generica.

Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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