Cittadinanza: la decadenza per mancato giuramento va impugnata nel termine (TAR Lombardia n. 233 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La controversia sul conferimento della cittadinanza italiana non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la posizione del richiedente ha natura di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione di legittimità del TAR. La nota con cui la Prefettura conferma la decadenza dal beneficio per mancato prestamento del giuramento nel termine di legge costituisce provvedimento amministrativo lesivo e deve essere impugnata entro il termine di sessanta giorni. Il dies a quo decorre dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 41 c.p.a. Il ricorso proposto oltre tale termine è irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a., con conseguente intangibilità della determinazione amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino marocchino, aveva presentato domanda di cittadinanza italiana nel 2017. Nel maggio 2019 apprendeva dal portale del Ministero dell’Interno l’inoltro della documentazione al Comune di residenza per il giuramento. Nel febbraio 2020 il Comune notificava il decreto di conferimento ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con relata del messo comunale che dava il destinatario per trasferito in Francia. Il ricorrente, non avendo avuto effettiva conoscenza dell’atto, chiedeva e otteneva copia del decreto solo nel giugno 2021.

Con nota dell’11 settembre 2021 la Prefettura gli comunicava la perdita di efficacia del decreto ai sensi dell’art. 10 della legge n. 91/1992, per mancato giuramento nel termine semestrale. Dopo corrispondenza infruttuosa, nel luglio 2022 proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale di Brescia, che con ordinanza del 3 novembre 2023 declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il ricorrente riassumeva quindi la causa davanti al TAR, chiedendo dichiararsi l’inesistenza della notifica e ordinarsi una nuova notifica del decreto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. Le controversie in materia di conferimento della cittadinanza non figurano tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; il riparto dipende quindi dalla consistenza della posizione soggettiva dedotta. Nel caso concreto il ricorrente vanta un interesse legittimo, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del TAR, sub specie di giurisdizione di legittimità.

Nel merito il ricorso è irricevibile. Dagli atti emerge una fitta corrispondenza tra il difensore e l’Amministrazione negli anni 2021-2022, dalla quale risulta che il ricorrente era pienamente consapevole della determinazione di decadenza. La Prefettura, con nota dell’11 settembre 2021 trasmessa al difensore in pari data, ha inequivocamente escluso ragioni per discostarsi dalla decadenza, richiamando l’art. 10 della legge n. 91/1992. Tale nota ha valore provvedimentale e natura lesiva.

Il Collegio osserva come, anche a voler ritenere non correttamente perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c., la relata del messo comunale — atto pubblico dotato di fede privilegiata — sarebbe contestabile solo con querela di falso. Il punto decisivo resta però un altro: la nota prefettizia avrebbe dovuto essere impugnata entro i sessanta giorni dell’art. 29 c.p.a.. Nella pec del 31 marzo 2022 il difensore ha riconosciuto la ricezione della determinazione alla data dell’11 settembre 2021, integrando così il requisito della comunicazione e della piena conoscenza che l’art. 41 c.p.a. assume a dies a quo del termine decadenziale.

Poiché il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. è stato proposto davanti al giudice ordinario solo nel luglio 2022, ben oltre il termine, il TAR dichiara l’irricevibilità della domanda ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.. La determinazione amministrativa è quindi divenuta intangibile, con preclusione di ogni ulteriore domanda, inammissibile; al ricorrente non resta che ripresentare l’istanza di concessione della cittadinanza. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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