Avviso orale legittimo anche su indizi e frequentazioni, non serve condanna (TAR Sicilia n. 344 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 ha finalità lato sensu preventiva e non presuppone l’accertamento della responsabilità penale del destinatario né l’esistenza di fatti configurabili come reati. Il giudizio di pericolosità può fondarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria, idonei a ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire comportamenti antigiuridici. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’accertamento dei presupposti, con sindacato del giudice amministrativo limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Gli elementi presuntivi vanno valutati al momento dell’adozione dell’atto, restando irrilevanti le pronunce sopravvenute favorevoli all’interessato.

Il Fatto

Il Questore della Provincia ha notificato al ricorrente un avviso orale adottato il 1 luglio 2021. Il provvedimento richiamava l’arresto del 14.04.2021 per lesioni personali aggravate, minaccia e atti persecutori, con sottoposizione agli arresti domiciliari, e un quadro di pregiudizi di polizia risalenti nel tempo. Richiamava inoltre i controlli sul territorio in compagnia di soggetti gravati da precedenti e la frequentazione di persone pregiudicate.

Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011. Sosteneva che i precedenti fossero risalenti o relativi a reati bagatellari, che i procedimenti in corso riguardassero una annosa vicenda familiare e che non potessero gravare su di lui i pregiudizi delle persone frequentate. L’Amministrazione ha resistito, depositando la segnalazione della Compagnia Carabinieri e richiamando il progressivo aggravamento della pericolosità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale tratta congiuntamente le censure e richiama la propria giurisprudenza, in particolare TAR Catania, I, n. 1684 del 2024. Ripercorre il testo dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 3, che consente al Questore di avvisare oralmente i soggetti che presentano indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

Il Collegio sottolinea che l’avviso orale è misura di prevenzione non penale di natura particolare: consiste in un invito a tenere una condotta conforme alla legge e non impone vincoli ulteriori rispetto a quelli richiesti alla generalità dei consociati. Costituisce anche strumento di garanzia, perché rende il destinatario consapevole che la sua condotta è sotto osservazione. Ne deriva l’infondatezza della censura sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento, atteso che l’interessato può chiedere in ogni momento la revoca al Questore.

Quanto ai presupposti, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, Sez. III, n. 7488 del 2023; n. 5447 del 2018): basta che l’autorità di polizia sospetti la presenza di elementi tali da ritenere configurabile una personalità propensa a comportamenti antigiuridici. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato agli aspetti di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Gli elementi presuntivi si valutano al momento dell’adozione dell’atto, senza illegittimità sopravvenuta per pronunce posteriori favorevoli.

Applicando tali principi, il TAR ritiene non irragionevole la valutazione dell’Amministrazione. La fattispecie rientra tra quelle contemplate dall’art. 1: commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica. Il provvedimento richiama l’arresto, i pregiudizi di polizia, gli episodi del 2020 e del 2021 e la frequentazione di persona gravata da precedenti, senza replica del ricorrente alle argomentazioni e al corredo documentale della Difesa erariale.

Consegue il rigetto del ricorso e della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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