Porto d’armi: il diniego va motivato su fatti attuali e concreti (TAR Toscana n. 1373 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di porto di fucile per uso caccia richiede un giudizio di inaffidabilità autonomo e attuale, che l’Amministrazione deve formulare alla luce delle concrete circostanze di fatto. La Questura non può limitarsi a richiamare acriticamente precedenti penali risalenti, depenalizzati o privi di conseguenze sanzionatorie, né sostituire l’accertamento del caso concreto con il mero riferimento a massime giurisprudenziali. Il provvedimento che elenca titoli di reato senza verificare la verosimiglianza e la rilevanza dei fatti che li hanno originati è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria. Il giudizio di non affidabilità deve tradursi in una valutazione specifica e non in un diniego generale e astratto, sganciato dalla fattispecie.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore ha respinto l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il diniego si fondava su una serie di procedimenti penali risalenti: un decreto penale per emissione di assegno senza provvista, una sentenza di patteggiamento per emissione di assegno senza autorizzazione, un’asserita condanna per furto aggravato, una sentenza di improcedibilità per remissione di querela in materia di minaccia e un provvedimento di riabilitazione.
Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali e il difetto di motivazione, lamentando che la Questura non aveva considerato le memorie difensive. Ha contestato la valenza dei reati risalenti, depenalizzati nel 1999, e ha evidenziato che per il furto non vi era stata alcuna condanna, essendo intervenuta la messa alla prova con esito positivo ed estinzione del reato. Nelle more del giudizio il ricorrente ha presentato nuova istanza, respinta con un secondo decreto, impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara in via preliminare improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto d’interesse, essendo il primo provvedimento sostituito dal nuovo diniego impugnato con i motivi aggiunti.
Nel merito il TAR ritiene fondato il ricorso per motivi aggiunti, accogliendo le censure di difetto di motivazione e d’istruttoria. Il diniego si fonda sulla ritenuta mancanza dei requisiti soggettivi di affidabilità, desunta dai precedenti indicati nel primo provvedimento. La Questura, però, non considera che i due reati in materia di assegni sono estremamente risalenti, estranei alla materia delle armi e depenalizzati nel 1999.
Soprattutto, l’Amministrazione ignora che in relazione al furto aggravato non vi è stata alcuna condanna: l’imputato è stato ammesso alla messa alla prova, con declaratoria di estinzione del reato, ed ha poi ottenuto la riabilitazione. Il provvedimento continua tuttora a richiamare erroneamente una “sentenza di condanna”, errore non emendato nel decreto confermativo nonostante i rilievi del ricorrente.
Quanto al reato di minaccia, in mancanza di un sia pur minimo accenno alle circostanze fattuali, esso non può ritenersi in via presuntiva significativo ai fini della valutazione d’inaffidabilità, tanto più che il processo si è concluso con sentenza di improcedibilità per remissione di querela. Il Collegio afferma che l’Amministrazione non poteva limitarsi a richiamare acriticamente l’esistenza dei procedimenti penali per trarne un automatico giudizio negativo, dovendo invece evidenziare le concrete circostanze di fatto capaci di fondare un giudizio attuale di non affidabilità.
Il mero richiamo a massime giurisprudenziali, su cui si incentra la motivazione del diniego, non vale a motivare il giudizio di non affidabilità, traducendosi in un generale e astratto diniego avulso dalla fattispecie concreta. Il ricorso è pertanto accolto con annullamento del provvedimento, mentre le spese sono compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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