Sanzione del richiamo riservato e sindacato sulla motivazione del Senato Accademico (TAR Toscana n. 93 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Senato Accademico può fare proprie le conclusioni della Commissione di Garanzia sul Codice etico universitario quando l’istruttoria è completa e le segnalazioni sul contegno del docente sono numerose, concordanti e circostanziate. Non sussiste difetto di istruttoria se la Commissione ha verificato la concordanza dei fatti, la presenza di testimoni e l’assenza di contrapposizioni personali. Il termine di 60 giorni di cui all’art. 7, comma 3, del Codice etico opera per la sola fase istruttoria e il suo rispetto, anche con riferimento a un solo ricorso, è sufficiente alla legittimità del procedimento. La mancanza di una formale comunicazione di avvio non inficia la sanzione ove il docente abbia ricevuto gli atti e abbia depositato memoria difensiva. La domanda risarcitoria connessa è infondata se il danno non è provato e la sanzione è priva di rilevanza esterna.
Il Fatto
Il ricorrente, docente universitario, ha impugnato la delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Firenze, con cui gli è stata inflitta la sanzione del richiamo riservato per violazione del Codice etico di Ateneo, unitamente alla relazione della Commissione di Garanzia e agli atti presupposti. Ha proposto, inoltre, domanda di risarcimento del danno.
Le segnalazioni provenivano dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e riguardavano presunti atti di aggressione verbale verso colleghi e personale. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento sotto molteplici profili: la mera adesione del Senato alle conclusioni della Commissione, la contraddittorietà della relazione, l’asserita ingiustizia della sanzione e la decadenza per decorso del termine di 60 giorni. Ha inoltre chiesto la riunione con altri ricorsi in materia di macro-organizzazione aziendale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di riunione. Manca l’identità oggettiva e soggettiva di cui all’art. 70 c.p.a.: il presente giudizio riguarda una sanzione disciplinare per violazione del Codice etico, mentre gli altri ricorsi concernono la programmazione e l’istituzione di strutture complesse e semplici dipartimentali. Non è dimostrato alcun collegamento funzionale o disegno unitario.
Nel merito, il Tribunale respinge i primi due motivi. Le segnalazioni provenienti dall’Azienda sanitaria descrivono la medesima condotta, ovvero l’uso frequente di un linguaggio aggressivo e intimidatorio. Esse sono concordanti, numerose e circostanziate, con indicazione di giorno, ora, luogo e testimoni. La Commissione ha verificato la veridicità delle stesse ed escluso contrapposizioni personali, valorizzando anche la segnalazione di una persona estranea al contesto accademico. Ne consegue l’insussistenza del dedotto difetto di istruttoria.
Il Senato Accademico, quindi, non poteva che fare proprie le conclusioni della Commissione, irrogando la sanzione più lieve prevista dallo Statuto. Quanto al terzo motivo, i riconoscimenti di valore professionale non esonerano il docente dal tenere un contegno consono nei rapporti con colleghi e terzi.
Sul quarto motivo il Collegio è netto: il termine di 60 giorni previsto dall’art. 7, comma 3, del Codice etico riguarda la sola fase istruttoria e risulta comunque rispettato con riferimento al terzo ricorso, circostanza sufficiente alla legittimità del procedimento. Il ricorrente, peraltro, aveva egli stesso chiesto un prolungamento dei termini per la memoria difensiva. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, tutti e tre i ricorsi sono stati trasmessi al docente, che ha depositato memoria difensiva prendendo posizione anche sul terzo.
L’infondatezza delle censure travolge la domanda risarcitoria: il danno non è provato, il docente ha mantenuto la direzione della struttura complessa ed è entrato in servizio come professore ordinario. La sanzione del richiamo riservato, priva di rilevanza esterna, esclude la lesione all’immagine. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.