La richiesta orale del superiore integra ordine di servizio e la divisa (TAR Calabria n. 1734 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta orale con cui il superiore gerarchico sollecita la partecipazione di un appartenente alla Polizia di Stato a una cerimonia commemorativa in divisa ordinaria integra un ordine di servizio, non un mero invito informale, ove la presenza abbia valenza rappresentativa del Corpo e finalità di servizio. L’immediata disponibilità dell’uniforme nel proprio ufficio costituisce espressione di un contegno diligente del graduato, e la sua indisponibilità configura negligenza in servizio. Non integra violazione del principio di immutabilità della contestazione la circostanza che l’autorità gerarchica, nel rigettare il ricorso, valorizzi le conseguenze della condotta, restando immutato il nucleo dell’addebito. La valutazione sulla gravità del fatto e sulla congruità della sanzione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche.
Il Fatto
Un appartenente alla Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Catanzaro, agisce per l’annullamento del decreto con cui il Capo della Polizia ha respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione del richiamo scritto inflittagli dal Questore. La vicenda trae origine dalla richiesta, formulata in tarda mattinata dal dirigente, di partecipare a una cerimonia commemorativa dei Vigili del Fuoco. Il ricorrente riferisce di non aver potuto munirsi in tempo della divisa ordinaria, custodita presso la propria abitazione, e di aver comunque manifestato la volontà di presenziare se fosse stato avvisato per tempo.
Il Questore contesta l’addebito ravvisando la violazione dell’art. 3 d.P.R. n. 737/1981 e irroga il richiamo scritto. Il ricorso gerarchico viene rigettato. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 13 d.P.R. n. 737/1981, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere, lamentando in particolare la mancata corrispondenza tra contestazione e decisione e la sproporzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sulla immutabilità della contestazione. Il ricorrente sostiene che i fatti contestati riguardassero l’indisponibilità della divisa, mentre il Capo della Polizia avrebbe poi valutato l’inottemperanza a una disposizione di servizio. L’assunto è disatteso. Il TAR ritiene che la presenza alla cerimonia, chiesta da un superiore gerarchico, avesse un’indubbia valenza rappresentativa del Corpo e quindi finalità di servizio, così da qualificarsi come ordine e non come mero invito informale, anche in assenza di un precetto scritto e di formule sacramentali.
Quanto al principio di immutabilità, il giudice amministrativo osserva che la centralità dell’addebito, tanto nella fase sanzionatoria quanto nel decreto di rigetto, resta costituita dalla negligenza di servizio riconducibile all’indisponibilità dell’uniforme. Il riferimento alla mancata partecipazione all’evento costituisce solo una visione prospettica sulle conseguenze della condotta, non un mutamento dell’oggetto della contestazione.
Passando alla censura sulla sproporzione, il TAR esclude che la discrasia temporale, di circa trenta minuti, sia elemento dirimente: l’immediata disponibilità della divisa integra una condizione espressiva di un contegno diligente. Non assume rilievo la prassi del personale di svolgere servizio in abiti civili, poiché essa non può integrare una deroga all’obbligo di indossare la divisa in assenza di espressa previsione. Parimenti irrilevante è l’indisponibilità di un armadio, atteso che il ricorrente avrebbe potuto richiederlo prima della vicenda.
Da ultimo, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la valutazione sulla gravità dei fatti costituisce espressione di discrezionalità amministrativa non sindacabile in via generale, salvo eccesso di potere nelle forme sintomatiche dell’illogicità e del travisamento (Cons. Stato, Sez. III, n. 2379 del 24.03.2025). Nel caso concreto la sanzione risulta congrua, anche in considerazione delle due precedenti sanzioni disciplinari irrogate, rilevando il complessivo contegno tenuto dal dipendente. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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