Nomina componenti laici C.G.A.R.S. senza obbligo di valutazione comparativa (C.G.A.R.S. n. 1051 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La designazione dei componenti laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, rimessa dall’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 373/2003 al Presidente della Regione, non postula alcuna valutazione comparativa tra gli aspiranti. La legge richiede esclusivamente l’accertamento del merito assoluto del designato, cioè il possesso dei requisiti di cui all’art. 106, terzo comma, Cost. o all’art. 19, comma 1, n. 2, legge n. 186/1982. Le dichiarazioni di disponibilità inviate dai candidati costituiscono mere dichiarazioni di desiderio, giuridicamente improduttive di effetti, e non generano in capo al Presidente alcun obbligo di comparazione né di motivazione. Ne consegue l’inammissibilità delle censure fondate sull’asserita migliore qualificazione professionale dell’aspirante pretermesso.
Il Fatto
L’appellante, già componente laico del C.G.A.R.S. per un sessennio, presentava al Presidente della Regione Siciliana due dichiarazioni di disponibilità alla designazione, a mezzo PEC, rispettivamente il 7 gennaio e il 19 marzo 2025. Il vertice regionale designava invece altro avvocato con nota del 14 marzo 2025.
L’aspirante impugnava dinanzi al TAR Sicilia la designazione, il parere della Giunta Regionale e l’implicito rigetto della propria disponibilità, deducendo carenza motivazionale, difetto di istruttoria e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità per omessa comparazione dei curricula. Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile con sentenza in forma semplificata del 30 aprile 2025, compensando le spese. Proponeva appello l’attore soccombente, contestando in particolare la qualificazione dell’atto come endoprocedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità, riproposte in appello, in ragione dell’infondatezza nel merito dell’azione di annullamento. La cornice normativa è costituita dagli artt. 3, comma 1, lett. d), e 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 373/2003, dall’art. 6, commi 2 e 3 del medesimo decreto e dalle disposizioni costituzionali e legislative richiamate in materia di requisiti.
Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 4404 del 2015, il C.G.A.R.S. conferma che il procedimento di nomina si articola in una pluralità di valutazioni non strettamente vincolate, talché non è configurabile un rapporto di consequenzialità automatica tra designazione e nomina. Da ciò deriva che la designazione regionale non richiede alcuna comparazione tra profili professionali.
La Corte sottolinea che l’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 373/2003 attribuisce al Presidente della Regione il potere di designazione senza prevedere alcuna valutazione comparativa, lasciando all’esclusiva scelta del vertice politico l’indicazione del profilo ritenuto adeguato. L’opposta tesi dell’appellante si tradurrebbe in una interpretazione abrogante di norme attuative dello Statuto speciale, di rango subcostituzionale, e rimetterebbe all’iniziativa di terzi l’attivazione di un procedimento comparativo, con indebita espropriazione della prerogativa presidenziale.
Il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, previsto dall’art. 6, comma 3, è finalizzato ad accertare in termini assoluti l’effettivo possesso dei requisiti in capo al designato. Le dichiarazioni di disponibilità dell’appellante rientrano tra le dichiarazioni di desiderio, giuridicamente improduttive di effetti. Irrilevante è altresì il pregresso sessennio di funzioni, cessato ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 373/2003.
Cadono di conseguenza le censure di difetto di istruttoria e motivazione. La Corte conferma la declaratoria di inammissibilità resa in prime cure, giacché il ricorso non recava censure di inidoneità assoluta del controinteressato, potendosi dedurre solo che il designato “non è idoneo” e non che l’aspirante sia “migliore”. L’appello è respinto, con condanna alle spese del grado liquidate in euro 2.000,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.