Partecipazione societaria dell’AdSP priva di sostenibilità finanziaria e motivazione (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 23 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto dell’amministrazione che delibera l’acquisizione di una partecipazione societaria è sottoposto al controllo di conformità della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016. La valutazione investe la stretta necessità della società per le finalità istituzionali dell’ente, la sostenibilità finanziaria, la convenienza rispetto alla gestione diretta e la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. L’onere motivazionale è analitico e non può essere assolto con formule generiche. La carenza di analisi di fattibilità, di copertura della quota e dei costi organizzativi, unita all’assenza di specificazione dei contributi europei, giustifica il parere negativo. La competenza della Sezione del controllo sugli enti si fonda sull’assoggettamento dell’ente al controllo ai sensi della legge n. 259/1958, non integrando la fattispecie un partenariato esteso ricadente nelle Sezioni Riunite.

Il Fatto

Il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale ha adottato un atto deliberativo con cui ha disposto l’acquisizione di una partecipazione di minoranza al capitale di una costituenda società consortile a responsabilità limitata, soggetto deputato a coordinare e promuovere lo sviluppo sostenibile dell’economia del mare campano. La società non persegue scopo di lucro e non distribuisce utili ai soci; il capitale è suddiviso tra una fondazione, due enti pubblici e quattro università, con una quota di competenza dell’AdSP.

L’atto e la bozza di statuto sono stati trasmessi alla Corte dei conti in conformità all’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, ai fini della valutazione di conformità. Non sono state rese note le posizioni dei Ministeri vigilanti. La questione giunge così all’esame della Sezione del controllo sugli enti.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto la questione di competenza. L’art. 5, comma 4, del Tusp attribuisce alle Sezioni Riunite gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali, alle Sezioni regionali quelli di regioni ed enti locali, e alla Sezione del controllo sugli enti gli atti degli enti assoggettati al controllo ai sensi della legge n. 259/1958. I soci della costituenda società hanno tutti sede in Campania: non è quindi integrato il presupposto della pluralità di enti pubblici insistenti su più Regioni, né ricorre l’ipotesi del partenariato esteso collegato al PNRR, evocata dalle Sezioni Riunite n. 16/2022/QMIG e n. 25/SSRRCO/QMIG/2023.

La Corte ribadisce che il principio affermato dalle Sezioni Riunite è di stretta interpretazione e non è estensibile a fattispecie similari. La possibile futura adesione di altri soggetti non rileva, dovendosi utilizzare il criterio dell’attualità delle acquisizioni. La competenza della Sezione è dunque sussistente.

Nel merito, l’art. 5, comma 1, del Tusp impone una motivazione analitica sulla necessità della società per le finalità istituzionali, sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria. L’art. 6, comma 11, della legge n. 84/1994 consente alle AdSP di assumere partecipazioni di minoranza in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali. Le attività statutariamente ricondotte alla blue economy risultano però solo genericamente indicate: difetta la specifica finalizzazione alla costituzione di sistemi logistici e il requisito non può dirsi sussistente.

Quanto alla sostenibilità finanziaria, richiamata la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, la Sezione ne valorizza la duplice accezione. Sul piano oggettivo manca qualsiasi analisi di fattibilità fondata su previsioni di ricavi, costi, attività, passività e flussi finanziari: l’atto descrive le attività ma non le linee del progetto né il contesto di mercato. Sul piano soggettivo non risultano indicate le coperture della quota di partecipazione né dei costi organizzativi; la durata a tempo indeterminato della società accentua la carenza informativa. Anche il requisito della convenienza resta inadempiuto, per difetto del confronto con soluzioni alternative di gestione diretta o esternalizzata.

Infine, l’art. 5, comma 2, del Tusp richiede che l’atto dia atto della compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. La deliberazione ne ha asserito la sussistenza senza indicarne i motivi, con riferimento generico ai fondi regionali e senza esplicitazione dei finanziamenti europei. L’onere motivazionale non è assolto. La Sezione rileva altresì che l’atto non menziona la previa deliberazione del Comitato di gestione e dà atto dell’assenza delle valutazioni dei Ministeri vigilanti. Il parere è reso in senso negativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *