Riconoscimento titolo estero limitato a una sola classe di concorso (TAR Lazio n. 15091 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La normativa nazionale che articola l’abilitazione all’insegnamento in classi di concorso specifiche, anziché in macro aree, supera il test di proporzionalità e non contrasta con il diritto dell’Unione. Il riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro, ai sensi della Direttiva 2013/55/CE e del d.lgs. n. 206/2007, va limitato alla sola classe di concorso più affine, a condizione che ricorrano gli altri presupposti. Il principio di libera circolazione impone di riconoscere una materia, non di riconoscerne più di una: l’estensione a plurime classi comporterebbe un aggiramento della disciplina interna e una discriminazione indiretta dei docenti abilitati in Italia per una sola classe. La motivazione del diniego è sufficiente quando rende percepibile la ragione del rigetto, anche in forza della sola attestazione di conformità estera.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato la nota con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha respinto l’istanza di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania, con riferimento alle classi di concorso A-01 e A-37. Il riconoscimento era finalizzato alla spendita del titolo nei concorsi per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato e nelle selezioni per il tempo determinato nel settore scolastico.

L’Amministrazione ha fondato il rigetto sull’attestazione di conformità rilasciata dall’autorità competente, dalla quale emergeva che l’istante non risultava abilitata alla professione di docente corrispondente, riconoscendo invece il titolo, con distinto provvedimento, per la classe A-60 e subordinatamente al superamento di misure compensative. Il ricorso ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, violazione degli artt. 17 e 22 del d.lgs. n. 206/2007 e del d.P.R. n. 19/2016. In sede cautelare la tutela è stata concessa solo ai fini del completamento del contratto in corso, essendo la ricorrente stata selezionata da GPS di seconda fascia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso perché in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto al preteso carattere abilitante della laurea nazionale, il Tribunale rileva che, se così fosse, difetterebbe l’interesse a conseguire la medesima abilitazione per via del riconoscimento di un titolo estero: la doglianza è quindi inammissibile per carenza di interesse.

Quanto al carattere specializzante della formazione rumena rispetto alle classi richieste, la ricorrente non ha offerto sufficienti elementi di prova. Il Collegio ritiene fatto notorio che quel percorso, almeno per l’abilitazione su materia, sia aspecifico e incentrato sugli aspetti psicopedagogici. La stessa difesa, del resto, ha prospettato nel prosieguo una tesi diversa.

La motivazione del diniego è giudicata percepibile e comprensibile: l’attestazione estera fa riferimento a una sola classe, identificata in “scienze ambientali”, significativamente diversa da A-01 e A-37. L’istruttoria risulta quindi adeguata.

Il nucleo del principio riguarda la tesi della valenza “generale” dell’abilitazione rumena, che si adatterebbe a ogni classe di concorso con trasposizione basata sulla laurea e non sull’abilitazione ministeriale estera. Il Tribunale la ritiene suggestiva ma inutilizzabile per conseguire plurime abilitazioni: ammetterla andrebbe oltre il principio di proporzionalità, che giustifica il superamento della rigida articolazione nazionale solo nei limiti necessari alla libera circolazione. La specificità delle classi di concorso supera il test di proporzionalità, perché è idonea allo scopo di specializzazione del corpo docenti, necessaria al medesimo fine e non eccedente, posto che la classe più affine viene comunque riconosciuta.

Il Collegio richiama infine il precedente del Cons. Stato, Sez. VII, n. 5864 del 17 luglio 2026: il riconoscimento di un unico titolo per un numero indeterminato di classi si tradurrebbe in un aggiramento della normativa nazionale e in una discriminazione indiretta dei docenti abilitati in Italia per una sola classe, configurando una discriminazione “al contrario”. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della non univocità degli orientamenti sul tema.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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