Inottemperanza al giudicato e commissario ad acta per pagamento carta docente (TAR Lombardia n. 3648 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di pagamento nascente da sentenza passata in giudicato e non contestato nel quantum. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione che non abbia effettuato neppure pagamenti parziali e non abbia dedotto alcunché sull’andamento della procedura è inottemperante. Ne consegue l’assegnazione di un termine per l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina sin d’ora del commissario ad acta, che opera a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario è liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 829/2023 ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.
La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione ed è passata in giudicato. Il Ministero non ha dato esecuzione. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto il presupposto temporale dell’azione esecutiva: rispetto al titolo, ritualmente notificato e divenuto definitivo, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito, non ha formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Da tali rilievi il Tribunale trae la conseguenza che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti oggetto del titolo.
Il Collegio assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.
Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, per dare corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, il commissario invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti e sull’assolvimento del mandato. Il compenso, posto a carico dell’amministrazione, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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