Adeverinta non necessaria: il Ministero deve valutare i titoli Nivel (TAR Lazio n. 15093 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l’Adeverinta ministeriale costituisce elemento istruttorio utile ma non necessario: la sua assenza non può fondare il rigetto automatico dell’istanza. L’Amministrazione è tenuta a una valutazione comparativa e individuale di tutti i titoli formativi e abilitativi prodotti, segnatamente dei certificati c.d. Nivel rilasciati dall’Università, nonché dell’esperienza professionale maturata. Qualora dall’esame emerga una corrispondenza solo parziale, l’autorità può esigere l’acquisizione delle conoscenze mancanti mediante misure compensative proporzionate ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE. Il diniego che ometta tale valutazione è illegittimo per difetto di istruttoria, anche quando l’istante non abbia prodotto la documentazione richiesta oltre i termini assegnati.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania per la classe di concorso A049 – Scienze motorie e sportive, comprensiva delle nuove classi aggregate.

Il Ministero, previa comunicazione dei motivi ostativi, rigettava l’istanza rilevando l’assenza dell’Adeverinta rilasciata dal Ministero romeno, il mancato rinvenimento del certificato di Nivel II e la carenza di documentazione sulla durata dei corsi e sui programmi formativi. Il ricorrente impugnava il diniego deducendo violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007, dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e contrasto con gli orientamenti dell’Adunanza Plenaria in materia di titoli esteri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che l’istanza riguarda il riconoscimento di qualifiche professionali ai sensi del diritto europeo. Il Ministero applica la Direttiva 2005/36/CE, come recepita dal d.lgs. n. 206/2007, quale espressione dei principi di libera circolazione e proporzionalità. Anche ove il titolo non rientri nel campo di applicazione della direttiva, restano applicabili gli artt. 45 e 49 TFUE, che impongono di prendere in considerazione l’insieme dei diplomi e delle esperienze pertinenti.

La tesi ministeriale secondo cui l’Adeverinta sarebbe presupposto essenziale dell’istruttoria non trova riscontro nel dato normativo. L’art. 13 della Direttiva richiamato dall’Amministrazione distingue l’attestato di competenza dal titolo di formazione: l’Adeverinta è ragionevolmente riconducibile al primo, il Nivel al secondo, entrambi rilasciati da autorità competente dello Stato membro. Non è quindi possibile ricavare dalla norma che un’istanza corredata del solo Nivel sia in contrasto con l’art. 13 e debba restare sottratta a ogni valutazione.

Il Collegio richiama le pronunce dell’Adunanza Plenaria nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, in particolare la n. 22/2022, che ha qualificato l’Adeverinta come attestazione di qualifica e ha imposto di esaminare le istanze tenendo conto dell’intero compendio di competenze acquisite, con eventuali misure compensative. La n. 18/2022 ha escluso che la mancanza dei documenti di cui all’art. 13 possa essere automaticamente ostativa. Le decisioni invocate dall’Amministrazione (la sentenza di questa Sezione n. 12473/2022 e la Cons. Stato n. 2661/2024) riguardano un caso peculiare, quello dell’abilitazione rumena in Filologia finalizzata all’insegnamento delle lingue straniere, e non affermano l’impossibilità assoluta di esaminare l’istanza priva di Adeverinta.

Nel merito, i certificati Nivel prodotti contengono già il riferimento al diritto di insegnare, al campo di specializzazione e alla fascia di età; l’Adeverinta ministeriale, sopravvenuta, ne costituisce un mero riepilogo. Il diniego non considera inoltre che la classe richiesta concerne la scuola media e non motiva sull’art. 4, comma 4, del D.M. n. 621/2024, in materia di abilitazioni per le classi confluite nelle nuove aggregazioni, né sull’idoneità delle misure compensative.

Quanto al profilo procedimentale, i termini dell’art. 51 della Direttiva e dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 sono ordinatori, ma il loro inadempimento non può restare privo di effetto. L’Amministrazione è rimasta inerte per oltre un anno, ha assegnato termini brevi per l’integrazione e ha negato il riconoscimento senza valutare la documentazione medio tempore prodotta, in contrasto con i doveri di collaborazione e buona fede e con il soccorso istruttorio. Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati annullati, con rinnovazione dell’istruttoria; le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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