Riconoscimento abilitazione estera va verificato in concreto dal Ministero (TAR Lazio n. 15038 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in altro Stato membro richiede una verifica in concreto della corrispondenza tra il percorso formativo e professionalizzante svolto all’estero e la classe di concorso richiesta. Il diniego è legittimo quando il titolo estero abilita a un ambito disciplinare diverso da quello oggetto di domanda e non è possibile una interpretazione estensiva del suo contenuto. Spetta all’Amministrazione valutare se le conoscenze attestate soddisfino, anche parzialmente, le condizioni di accesso all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di misure compensative proporzionate. Il mero superamento di esami universitari in singole materie non integra titolo abilitante al loro insegnamento.

Il Fatto

La ricorrente chiedeva al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento, per la classe di concorso A-54 Storia dell’arte, del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania nell’ambito della Filologia. Il Ministero respingeva l’istanza rilevando che nessuna abilitazione alla Storia dell’arte emergeva dall’attestazione rumena né dal percorso professionalizzante svolto.

Un primo diniego era già stato annullato dal TAR Lazio, Sezione III bis, per difetto di motivazione. La ricorrente impugnava quindi il nuovo provvedimento, deducendo l’elusione del giudicato e l’omessa verifica in concreto di durata, livello e qualità della formazione. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza n. 1185/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso infondato e non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento negativo già espresso in sede cautelare. Il diniego impugnato risulta adottato all’esito di un’adeguata istruttoria documentale, dalla quale emerge una sostanziale difformità, anche nominale, tra il percorso svolto in Romania e quello richiesto dalla normativa italiana per l’abilitazione nella classe A-54.

Il TAR richiama le sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 18 e 19 del 2022, secondo cui spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, le conoscenze attestate dal titolo estero soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE. La verifica pretesa dalla ricorrente è dunque stata compiuta.

L’Amministrazione ha correttamente valorizzato l’adeverinta, quale attestazione avente specifica attitudine certificativa dello spettro della abilitazione conseguita. Da essa risulta che il percorso abilita all’insegnamento della Filologia e non della Storia dell’arte, senza che la ricorrente abbia altrimenti dimostrato un contenuto sostanzialmente corrispondente (richiamate le sentenze del TAR n. 1165 del 2021, n. 5751 del 2021 e n. 8698 del 2021).

Il Collegio esclude che il superamento di esami universitari in alcune materie valga a ottenere l’abilitazione al loro insegnamento o a ricondurre in un’abilitazione generica tutte le medesime materie (TAR, sez. III, n. 15088/2025). Diversamente opinando si attribuirebbe un quid pluris rispetto a quanto il richiedente è autorizzato a insegnare nel Paese in cui ha maturato il titolo (TAR, sentenza n. 7228 del 2022).

Il ricorso è quindi respinto. Le spese sono integralmente compensate, attesa la costituzione solo formale dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *