Rinuncia al ricorso e pagamento del payback dispositivo medico: estinzione del giudizio (TAR Lazio n. 15034 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, intervenuta dopo che la parte ha dato evidenza dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto in forza dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 e in assenza di comunicazioni dell’amministrazione resistente, integra gli estremi della rinuncia prevista dall’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. In difetto di opposizione delle altre parti, il giudice amministrativo dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi del comma 3 della stessa disposizione, con pronuncia resa in forma di sentenza. La definizione del rapporto sul piano sostanziale per effetto dell’adempimento rende la controversia priva di interesse e giustifica la compensazione delle spese, quando le peculiarità della vicenda lo consigliano.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio la determinazione con cui la Regione Emilia-Romagna ha individuato le aziende tenute al ripiano della spesa per gli anni 2015-2018, quantificando in capo alla stessa una quota di payback complessiva. Al ricorso introduttivo hanno fatto seguito motivi aggiunti, il primo dei quali incentrato sull’asserita illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 d.l. n. 34/2023, convertito dalla legge n. 56/2023, e il secondo diretto contro le note regionali e le delibere di Giunta del 2024 e del 2025 che avevano confermato il sistema di ripiano.

Nel corso del giudizio la società ha dato evidenza dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, e, non risultando comunicazioni alla segreteria da parte dell’amministrazione resistente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto depositato e notificato in data 16 giugno 2026.

La Motivazione della Corte

Il collegio prende anzitutto atto dell’atto di rinuncia e ne verifica la conformità al modello dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. La rinuncia è stata notificata alle controparti, non è stata opposta da alcuna di esse e non emergono ragioni di interesse pubblico che ne impongano la rilevazione d’ufficio. Il presupposto processuale della definizione anticipata del giudizio è dunque integrato.

Il profilo che sostiene il decisum riguarda il rapporto tra la definizione sostanziale della pretesa e la sorte del processo. Il versamento delle somme dovute in forza della disciplina richiamata dalla stessa parte ha fatto venir meno l’interesse alla coltivazione del contenzioso, rendendo coerente la scelta di rinuncia. Il giudice amministrativo non entra nel merito dei motivi aggiunti, compreso quello di legittimità costituzionale in via derivata, perché la caduta dell’interesse processuale preclude ogni ulteriore scrutinio.

La conseguenza è la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. La pronuncia è resa in forma di sentenza, secondo il modulo adottato dal collegio in questa vicenda, e non in forma di decreto presidenziale; il testo non motiva espressamente tale scelta, che resta affidata alla prassi del giudice.

Sul piano delle spese, il tribunale rileva le peculiarità che connotano la vicenda e dispone la compensazione integrale tra le parti. La decisione è assunta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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