Esame di Stato e studenti BES, insufficienza non viziata dagli atti presupposti (TAR Abruzzo n. 516 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di esame di Stato i vizi formali o procedimentali degli atti della commissione non si trasmettono con effetto caducante al giudizio conclusivo di insufficienza quando quest’ultimo ha un proprio contenuto conformativo e autonomo potere valutativo rispetto agli atti presupposti. L’annullamento derivato del giudizio finale presuppone la prova del nesso di presupposizione necessaria ed esclusiva, per cui l’atto successivo, senza ulteriori accertamenti, costituisce conseguenza inevitabile del precedente. La condizione di studente con bisogni educativi speciali, già valorizzata dalla scuola con il piano didattico personalizzato, non impone alla commissione differenziazioni ulteriori rispetto alla valutazione del curriculum degli altri candidati e non incide sui criteri di conduzione del colloquio. I criteri di scelta dei materiali, di svolgimento e di valutazione del colloquio sono adempiuti quando risultano deliberati e ratificati dalla commissione, anche se l’indicazione proviene dal presidente.
Il Fatto
Il ricorrente ha sostenuto l’esame di Stato per l’anno scolastico 2018/2019 al termine del ciclo di studi presso un istituto superiore dell’Aquila. La commissione ha ritenuto l’esame non superato e il candidato ha impugnato il giudizio insieme ai verbali delle operazioni d’esame e alla propria scheda personale.
Studentе con bisogni educativi speciali e destinatario di un piano didattico personalizzato, il ricorrente ha dedotto vizi nello svolgimento e nella valutazione delle prove scritte e del colloquio, lamentando in particolare l’assenza di misure compensative e la mancata considerazione del suo percorso scolastico. Resistono il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’istituto scolastico.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina in via pregiudiziale la censura sull’incompetenza del presidente nella scelta dei materiali del colloquio. Dal verbale n. 11 emerge che il presidente ha selezionato i nodi concettuali “tra quelli proposti dai Commissari”, con allegazione delle immagini “concordate all’unanimità dalla Commissione”. La decisione sostanziale risulta dunque assunta dalla commissione, che ha ratificato l’indicazione presidenziale neutralizzandone l’ingerenza: la censura è respinta.
Gli altri motivi sono infondati. Il tribunale rileva che diverse doglianze sono smentite dagli atti: il numero delle buste risulta predeterminato nel verbale n. 11, mentre i criteri di conduzione e di valutazione del colloquio sono stati deliberati nel verbale n. 10, con indicatori e descrittori non contestati nel contenuto. Sul piano strettamente procedimentale l’operato della commissione è quindi esente da vizi rispetto alle prescrizioni dell’o.m. n. 205/2019.
Quanto alla condizione di studente con BES, il collegio osserva che essa è stata valorizzata a monte con il piano didattico personalizzato e che la valutazione del rendimento riferito al PDP non ammette ulteriori differenziazioni. Il voto di 49/100 non è contraddetto dal curriculum: il ricorrente ha riportato insufficienze anche gravi, è stato ammesso all’esame a maggioranza e ha conseguito 7/20 nella seconda prova scritta, nella materia caratterizzante il corso di studi. Il rendimento d’esame conferma quindi quello dell’anno scolastico.
Il tribunale enuncia poi la premessa teorica sui rapporti tra atti della sequenza procedimentale: i vizi degli atti precedenti hanno effetto caducante sul provvedimento conclusivo solo in presenza di un nesso di presupposizione necessario ed esclusivo; quando invece l’atto successivo ha contenuto decisorio proprio, occorre verificare in concreto l’idoneità invalidante. Nel caso, il giudizio negativo non è censurato per vizi propri, deriva dall’applicazione di criteri di valutazione non contestati nella sostanza e non costituisce esito vincolato delle decisioni presupposte.
Il ricorrente non ha provato né dedotto l’efficacia viziante dei profili residui, mentre dalla relazione dell’amministrazione risultano fatti non contestati: nessun ricorso a tempi suppletivi, nessuna richiesta di strumenti compensativi, nessuna discussione sul materiale estratto. La contraddittorietà dell’operato presidenziale, che aveva proposto 18/20 al colloquio, è superata dalla valutazione insufficiente prevalsa in commissione, ma giustifica la compensazione delle spese. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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