Inammissibili in appello i documenti nuovi sulla proprietà nel rito delle acque (Cass. civ. Sez. Un. n. 26353 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio risarcitorio promosso per il pregiudizio arrecato a un bene, la prova della titolarità del diritto di proprietà in capo all’attore costituisce presupposto fattuale costitutivo della domanda e non questione nuova che si apra soltanto con la decisione di primo grado. Ne deriva che la parte non può dedurre, a sostegno della produzione documentale in appello, la causa ad essa non imputabile di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., poiché l’interesse all’allegazione del titolo sussiste fin dall’introduzione del giudizio. Il rilievo officioso del giudice ex art. 182 cod. proc. civ., riferito ai vizi della rappresentanza e della legittimazione processuale, non si estende all’erronea allegazione probatoria diretta a dimostrare il diritto sostanziale fatto valere. È inammissibile, infine, la censura che si risolva nella richiesta di riesame nel merito della valutazione dei documenti compiuta dal giudice di appello.

Il Fatto

Due ricorrenti agiscono per il risarcimento del danno subito a seguito dell’esondazione di un alveo, quantificato nelle rispettive domande. Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli rigetta la domanda, ritenendo indimostrata la qualità di proprietari danneggiati dei fondi.

Gli attuali ricorrenti impugnano deducendo la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e la società e l’ente territoriale resistono. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigetta il gravame, giudicando inammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., l’atto di donazione prodotto con l’appello e genericamente formulato il motivo sulla proprietà. Ricorrono allora per cassazione i soccombenti, che le Sezioni Unite rigettano.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia un error in procedendo per avere il giudice di appello applicato l’art. 345 cod. proc. civ. anziché l’art. 182 cod. proc. civ., sostenendo che il documento prodotto non atteneva al merito ma alla legittimazione processuale, per la quale non opererebbe il divieto di jus novorum.

Le Sezioni Unite osservano che la ratio decidendi della sentenza impugnata non è affatto incentrata sull’invocata applicabilità dell’art. 182 cod. proc. civ., bensì sull’inammissibilità dei nuovi documenti in appello e sull’indimostrata titolarità del bene. La norma processuale richiamata dai ricorrenti impinge nella rappresentanza legale ed è volta a sanarne i vizi: essa non sollecita l’intervento del giudice in caso di erronea allegazione probatoria del titolo di acquisto. La censura, pertanto, non coglie il decisivo argomento della pronuncia.

Quanto al secondo profilo, i ricorrenti sostengono che l’omissione iniziale sarebbe dipesa da causa non imputabile, essendo emersa solo con la sentenza di primo grado la necessità di provare la proprietà. La Corte respinge l’assunto: nel giudizio risarcitorio la prova della proprietà del bene appartiene ai presupposti fattuali indispensabili sin dall’avvio e non è questione nuova. Manca, dunque, la censura relativa all’applicabilità dell’art. 345 cod. proc. civ. nel rito davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, tema che gli argomenti svolti solo con la memoria illustrativa non hanno validamente devoluto.

Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità: non indica il passaggio della sentenza da censurare né specifica il contenuto dei documenti asseritamente decisivi, risolvendosi nella richiesta di riesame nel merito, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

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