Silenzio inadempimento sul riconoscimento dei titoli esteri: obbligo di provvedere e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13397 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio inadempimento la mancata conclusione, nel termine di legge, del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, allorché l’Amministrazione non abbia formulato alcuna richiesta di integrazione documentale. Il termine per provvedere è quello di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nomina sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il quale dovrà conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai criteri fissati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022).

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 25 settembre 2025, un’istanza per il riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna, finalizzato all’insegnamento sul sostegno. L’Amministrazione, tuttavia, non aveva avviato né concluso alcun procedimento, determinando l’impossibilità per la ricorrente di insediarsi nelle graduatorie dei docenti abilitati. Avverso tale inerzia, la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avanti al TAR Lazio, deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e chiedendo la condanna a provvedere in modo espresso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, ravvisando la sussistenza dei due presupposti necessari per l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Ha osservato che, nel caso di specie, la domanda era stata presentata il 25 settembre 2025 e che l’Amministrazione non si era pronunciata, violando sia il termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, sia il termine specifico di cui al d.lgs. n. 206/2007.

In particolare, il Tribunale ha richiamato l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il termine per il riconoscimento delle qualifiche professionali, decorrente dalla presentazione della documentazione completa, e il comma 2 del medesimo articolo, che impone all’autorità di verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza ed eventualmente di richiedere integrazioni. La combinazione delle due disposizioni determina un termine massimo di quattro mesi per la conclusione del procedimento.

Poiché dagli atti di causa non risultava alcuna richiesta di integrazione documentale né alcun provvedimento conclusivo, il Collegio ha accertato il perfezionamento dell’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento. Ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza e, per il caso di persistente inerzia, ha nominato sin d’ora il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro i successivi 90 giorni.

Il Tribunale ha infine precisato che, nell’espletare il procedimento di riconoscimento, l’Amministrazione e il commissario ad acta dovranno attenersi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze C-675/17, Preindl; C-340/89, Vlassopoulou; C-313/01, Morgenbesser; C-298/14, Brouillard) e i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022). Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in € 500,00 oltre oneri e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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