Sospensione disciplinare prescritta: incombenti istruttori per l’aggiornamento dei fatti di causa (TAR Abruzzo n. 320 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento disciplinare che trae origine da fatti risalenti nel tempo, oggetto di procedimento penale conclusosi con prescrizione, il giudice amministrativo può disporre, ai sensi degli artt. 65 e 66 cod. proc. amm., incombenti istruttori finalizzati all’acquisizione di memorie di aggiornamento sui fatti di causa. Tali adempimenti sono necessari per verificare l’attuale posizione lavorativa del ricorrente e per accertare l’eventuale esistenza di cause di interruzione o sospensione del termine per l’avvio del procedimento disciplinare, ove tale vizio sia stato dedotto con il ricorso.
Il Fatto
Un appartenente alla Polizia di Stato ha impugnato il decreto ministeriale con cui gli è stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di due mesi, ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 737/1981. Il provvedimento sanzionatorio traeva origine da fatti risalenti al 2007, in relazione ai quali era stato instaurato un procedimento penale conclusosi, nel 2016, con declaratoria di prescrizione.
Con il ricorso, il ricorrente ha contestato, tra gli altri vizi, il tardivo avvio del procedimento disciplinare, chiedendo altresì il risarcimento del danno in forma specifica per effetto della sospensione subita. L’amministrazione, pur costituendosi in giudizio, non ha svolto difese sostanziali.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale, rilevato che l’ultimo deposito documentale del ricorrente risale al 2020 e che nessuna delle parti ha depositato memorie in vista dell’udienza di merito, ha ritenuto indispensabile acquisire elementi di aggiornamento sullo stato del rapporto di lavoro e sulla posizione dell’istante.
In particolare, il Collegio ha evidenziato la necessità di conoscere l’attuale posizione lavorativa del ricorrente e ogni fatto successivo al 2020 che possa assumere rilievo ai fini della decisione. Tali elementi appaiono essenziali alla luce del vizio dedotto, concernente l’asserita tardività dell’avvio del procedimento disciplinare rispetto alla definitività dell’esito penale.
Quanto alla dedotta violazione del termine per l’avvio del procedimento disciplinare, il TAR ha sottolineato l’opportunità che le parti forniscano elementi in ordine alle eventuali ragioni di interruzione o sospensione del termine, circostanza che può assumere decisiva rilevanza ai fini della verifica della tempestività dell’azione disciplinare.
Il Collegio ha pertanto disposto che tutte le parti costituite depositino una memoria di aggiornamento entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza, rimettendo gli atti al Presidente per la fissazione della nuova udienza di discussione del merito.
In esito, il Tribunale ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo del ricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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