Riconoscimento titoli esteri esige valutazione concreta non solo documentale (TAR Lazio n. 6519 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento di un titolo professionale conseguito in uno Stato membro non può essere negato automaticamente per la sola assenza di documenti ritenuti essenziali dall’Amministrazione, come la Adeverinta ministeriale, ma richiede una valutazione concreta e comparativa tra la formazione estera e quella italiana. La mancanza di alcuni atti non legittima la reiezione senza esame nel merito dell’istanza; l’Amministrazione deve considerare tutte le competenze, conoscenze e capacità acquisite e, ove emergano differenze, può imporre misure compensative. La procedura di riconoscimento, disciplinata dall’art. 51 della direttiva 2005/36/CE e dall’art. 16 del D.Lgs. n. 206/2007, impone il rispetto dei termini e il divieto di chiusure improvvise dell’istruttoria. La violazione di queste regole comporta l’annullamento del diniego e la riapertura del procedimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, impugnava il provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito che rigettava la sua istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in Romania, finalizzato all’accesso alle graduatorie per le supplenze e ai concorsi per l’insegnamento. L’Amministrazione fondava il diniego sulla mancata produzione della c.d. “Adeverinta ministeriale”, attestato di abilitazione all’insegnamento rilasciato dal Ministero romeno, nonché dei certificati relativi ai livelli di formazione e della documentazione comprovante la durata dei percorsi. Rilevava inoltre l’assenza di legalizzazione e apostille sui titoli.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto chiarito che il caso non rientra nell’ambito della recente pronuncia della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025, afferente a titoli spagnoli non riconosciuti in Spagna, poiché il Nivel romeno conduce direttamente al rilascio dell’Adeverinta ministeriale ed è riconosciuto nello Stato d’origine.
La domanda è stata esaminata alla luce della direttiva 2005/36/CE e degli artt. 45 e 49 TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e le sentenze del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022, che impongono una valutazione uniforme delle qualifiche professionali e delle mere qualifiche, evitando automatismi espulsivi.
Il TAR ha confermato il proprio orientamento, richiamando le sentenze della Sezione del 2024 e del 2025, secondo cui l’Adeverinta ministeriale rappresenta una certificazione importante ma non indispensabile. Il Ministero deve pertanto valutare tutte le competenze e conoscenze acquisite dall’istante nel suo percorso, non potendo l’assenza di alcuni documenti determinare un rigetto automatico. Nel caso di specie, il Ministero ha omesso ogni comparazione tra la formazione estera e quella italiana, non ha considerato i crediti formativi e non ha esaminato la possibilità di applicare misure compensative.
Il Tribunale ha inoltre accertato la violazione delle garanzie procedurali, ravvisando un ritardo ingiustificato nella richiesta di integrazione documentale e una repentina chiusura del procedimento, in contrasto con l’art. 51 della direttiva. Ha altresì ritenuto sanate le carenze documentali, essendo stata prodotta la documentazione in giudizio. L’annullamento del diniego comporta l’obbligo per l’Amministrazione di riprendere il procedimento nel rispetto dei termini e delle modalità di legge.
La domanda di accertamento del diritto è stata respinta, trattandosi di prerogativa dell’Amministrazione. La domanda risarcitoria è stata rigettata per carenza di colpa, non essendo univoca la giurisprudenza sulla questione, e per l’assenza di prova di un danno concreto e del nesso causale, considerato che l’assegnazione delle supplenze dipende da variabili non predeterminabili e che l’iscrizione in seconda fascia delle GPS è comunque possibile.
Nota della Redazione
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