La verifica di anomalia deve recepire il nuovo CCNL sopravvenuto (TAR Campania n. 4696 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di congruità dell’offerta la stazione appaltante non può prescindere dai costi del lavoro derivanti dal CCNL di settore sopravvenuto nel corso del procedimento, ancorché successivo alle offerte e diverso da quello posto a base del calcolo del costo della manodopera. L’accertamento dell’anomalia è proiettato sulla fase esecutiva del contratto e impone di valutare i livelli retributivi concretamente applicabili. La verifica condotta su dati non aggiornati è illegittima e determina l’annullamento dell’aggiudicazione, con parziale rinnovo del procedimento. La sola reviviscenza di una precedente aggiudicazione non esime l’amministrazione dall’istruttoria aggiornata.
Il Fatto
La ricorrente, operatore del settore della vigilanza privata, impugnava la determina con cui la centrale di committenza regionale aveva aggiudicato a una controinteressata il lotto n. 10 di una procedura per i servizi di vigilanza armata presso le aziende sanitarie e ospedaliere. L’aggiudicazione giungeva dopo un lungo contenzioso che aveva travolto la precedente aggiudicazione del 2022, annullata in sede giurisdizionale, e dopo una rinnovata istruttoria della stazione appaltante.
Con ricorso e successivi motivi aggiunti la ricorrente contestava tre profili: la violazione dei limiti di aggiudicazione previsti dalla legge di gara per il gruppo societario di riferimento, l’omessa dichiarazione di modifiche soggettive e l’anomalia dell’offerta, non sostenibile alla luce del nuovo contratto collettivo e delle tabelle ministeriali. L’amministrazione e l’aggiudicataria eccepivano la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
Sull’eccezione preliminare il Collegio distingue la nuova aggiudicazione da quella del 2022, escludendo ogni reviviscenza: il provvedimento impugnato si fonda su rinnovata attività istruttoria e costituisce autonoma lesione. Sono pertanto scrutinabili le censure che investono il tratto della procedura oggetto di rinnovazione, mentre sono inammissibili quelle relative alla fase ormai cristallizzata, non riesaminata dall’amministrazione, che ben avrebbero potuto essere sollevate avverso la prima aggiudicazione.
Nel merito, è infondata la doglianza sull’applicazione dei vincoli di aggiudicazione. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’accertamento dei centri di interesse va ancorato, sul piano temporale, al momento dell’aggiudicazione (Cons. Stato, Sez. III, n. 2089 del 2024). La presunta fusione per incorporazione risulta improduttiva di effetti ai sensi degli artt. 2504 e 2504-bis cod. civ., per mancanza dell’atto di fusione e per revoca della relativa approvazione. La breve titolarità delle quote da parte del gruppo non vale a travolgere l’aggiudicazione intervenuta due anni dopo.
È invece fondata la censura sull’anomalia. La stazione appaltante, pur consapevole, ha trascurato le variazioni retributive derivanti dal CCNL del 2024, sicuramente applicabile in fase esecutiva. Il Collegio aderisce all’orientamento per cui la verifica di congruità si proietta sull’esecuzione del contratto e deve confrontarsi con dati concreti e attuali (Cons. Stato, Sez. V, n. 9042 del 2024; Sez. VII, n. 5659 del 2024; Sez. III, n. 3460 del 2022; Sez. V, n. 6652 del 2023). Irrilevante il riferimento, nel calcolo progettuale, a un contratto collettivo precedente.
Ne deriva l’annullamento dell’aggiudicazione, con parziale rinnovo della verifica dell’attendibilità dell’offerta, dovendo l’amministrazione accertare se gli aumenti salariali confermino la sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta. Le spese sono compensate in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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