Diniego riconoscimento titolo estero richiede avviso procedimentale ex art. 10-bis (TAR Puglia n. 51 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento di titoli accademici esteri adottato dall’istituzione accademica competente è illegittimo quando non sia preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’adempimento è imposto dall’art. 2 della legge n. 148/2002 e dall’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 in capo all’autorità chiamata a emanare il provvedimento finale, non al dicastero che abbia declinato la propria competenza. La nota con cui il Ministero rilevi la sopravvenuta incompetenza e la carenza documentale non integra la comunicazione richiesta dalla norma sul procedimento. L’omissione determina eccesso di potere procedimentale e impone l’annullamento, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva conseguito all’estero due titoli accademici di primo e secondo livello, il Fellowship Diploma (FCBE) e il LCTL Diploma di Performance Guitar. Aveva chiesto al Conservatorio T. Schipa di Lecce il riconoscimento totale (equipollenza) e, in alternativa, l’equivalenza ex art. 38 d.lgs. n. 165/2001 ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali indette dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il reclutamento dei docenti.
In precedenza l’istanza era stata presentata al Ministero dell’Università e della Ricerca, che con nota del 9 febbraio 2023 aveva eccepito la propria sopravvenuta incompetenza, essendo le richieste devolute dal 1 marzo 2022 alle istituzioni accademiche, e aveva segnalato la carenza del diploma supplement. La Commissione del Conservatorio rigettava poi l’istanza. Il ricorrente impugnava il verbale davanti al TAR, deducendo violazione della legge sul procedimento e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sulla censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il diniego non era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. La censura è fondata.
L’omessa comunicazione ha impedito la doverosa esplicazione del contraddittorio procedimentale e ha precluso l’integrazione documentale che l’amministrazione competente avrebbe potuto ritenere necessaria per una determinazione finale positiva. Il vizio non è meramente formale: incide sulla possibilità stessa che l’istanza fosse accolta.
Il Tribunale respinge la tesi difensiva delle amministrazioni resistenti. La nota del 9 febbraio 2023 non può valere come comunicazione ex art. 10-bis. Il Ministero aveva dichiarato la propria sopravvenuta incompetenza, essendo le istanze sui titoli artistici, musicali e coreutici devolute alle istituzioni accademiche ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001. L’avviso spetta per espressa previsione normativa all’autorità competente all’adozione del provvedimento finale, cioè al Conservatorio nel caso concreto, non al dicastero che si era spogliato della competenza.
Accertata la fondatezza di tale censura, il Collegio dichiara l’assorbimento degli ulteriori motivi. L’amministrazione dovrà rideterminarsi nel rispetto delle regole procedimentali, garantendo il necessario contraddittorio. Il ricorso è accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con condanna in solido.
Nota della Redazione
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