Vedute su giardino pubblico e distanze legali nel diniego di permesso di costruire (TAR Toscana n. 1447 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giardino pubblico non integra la nozione di via pubblica richiesta dall’art. 905, terzo comma, cod. civ. per l’esonero dalle distanze legali, poiché difetta della funzione di collegamento e del transito indifferenziato di persone e veicoli. Ne consegue che l’apertura di vedute a distanza inferiore a quella legale verso il fondo comunale resta vietata e determina l’insorgenza di una servitù a carico dell’ente. La scelta pianificatoria che ha assentito il mutamento di destinazione d’uso non implica alcun affidamento qualificato sull’apertura di finestre sul giardino attiguo, trattandosi di disciplina differente. Nel giudizio su atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni espresse dall’amministrazione è sufficiente a sostenere il provvedimento e comporta l’assorbimento delle censure rivolte agli altri motivi.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il diniego di permesso di costruire opposto dal Comune al progetto di riqualificazione di un immobile, che prevedeva la realizzazione di otto nuove aperture sul fronte confinante con un’area pubblica attrezzata a giardino. Il diniego si fondava sul contrasto con l’art. 905 cod. civ., per la distanza inferiore a 1,5 metri, e sull’art. 29, comma 4, N.T.A. del regolamento urbanistico, per il pregiudizio alle funzioni di pubblico servizio dell’area.
Il ricorrente ha dedotto vizi procedimentali e di motivazione, contraddittorietà rispetto ad analoghe aperture assentite in passato su un edificio vicino, disparità di trattamento, inapplicabilità della norma civilistica agli spazi pubblici e natura meramente documentale del rilievo planimetrico. Si è costituito il Comune chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto il dedotto vizio procedurale: il provvedimento richiama espressamente le osservazioni del tecnico e le respinge, sicché la istruttoria risulta completa. Nel merito, la circostanza che l’ente avesse assentito il mutamento di destinazione d’uso verso la funzione residenziale non obbligava a prevedere aperture sul giardino attiguo. La disciplina del mutamento di destinazione risponde al governo del territorio, mentre quella sulle vedute tutela la riservatezza del fondo vicino: si tratta di disciplina differente, che non fonda alcun affidamento legittimo tutelabile.
Quanto alla siepe di alloro prospettata a schermatura, il Collegio ritiene non manifestamente illogica la valutazione dell’amministrazione, che l’ha reputata insufficiente a impedire stabilmente la inspectio e la prospectio verso il giardino. La censura di disparità di trattamento è infondata: il vizio è configurabile solo in presenza di situazioni perfettamente identiche, non allegate né provate; in ogni caso, eventuali aperture abusive di immobili vicini non giustificano l’assenso a nuove finestre in violazione di legge.
Il Collegio affronta poi il nucleo civilistico. L’apertura di vedute sul fondo comunale in deroga alle distanze determina l’insorgenza di una servitù a carico dell’ente. La deroga del terzo comma dell’art. 905 cod. civ. non opera in ogni caso in cui tra le proprietà contigue vi sia uno spazio pubblico, ma postula che tale spazio abbia caratteristiche e destinazione di via (Cass. n. 4748/1977, richiamata dalla Corte appello Reggio Calabria n. 131/2018). Il piazzale adibito a parcheggio non è strada pubblica se difetta di struttura e finalità di collegamento (TAR Bolzano n. 229/2022).
Nel caso concreto, da progetto e fotografie emerge che lo spazio è un giardino, con destinazione verde nel regolamento urbanistico, e non una pubblica via destinata al transito indifferenziato. Non trova quindi applicazione l’esonero del terzo comma. Poiché il diniego è atto plurimotivato e la prima ragione è legittima, il Collegio reputa assorbite le ulteriori censure, secondo l’orientamento che consente di respingere il ricorso sulla sola base del motivo idoneo a sostenere l’atto. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della materia.
Nota della Redazione
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