Riconoscimento titolo estero: onere documentale e autoresponsabilità dell’istante (Cons. Stato n. 8841 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro, l’autorità nazionale competente è tenuta a svolgere una valutazione comparativa effettiva tra il percorso formativo documentato dall’istante e quello richiesto dall’ordinamento interno, prendendo in esame tutti i titoli e le esperienze, anche conseguiti in Paesi terzi. Tale dovere presuppone però che l’interessato abbia assolto all’onere di allegazione e documentazione del proprio percorso, in ossequio al principio di autoresponsabilità. L’incompletezza della domanda, non sanata nel corso dell’istruttoria, legittima il diniego del riconoscimento, perché impedisce all’amministrazione sia la comparazione sia l’eventuale imposizione di misure compensative. Il rapporto tra regola europea e onere documentale non è di contraddizione: la prima presuppone un’istruttoria possibile, che solo l’istante può rendere tale.

Il Fatto

Una docente, laureata in farmacia in Italia, chiede al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo rumeno conseguito per l’insegnamento in diverse classi di concorso degli istituti secondari di primo e secondo grado. L’amministrazione rigetta l’istanza rilevando la mancanza dell’attestazione ministeriale romena recante disciplina e fascia di età degli alunni, la carenza di documentazione sulla durata legale dei percorsi Nivel I e Nivel II e l’assenza di apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja.

Il TAR Lazio accoglie il ricorso ai fini del riesame, richiamando la giurisprudenza plenaria del 2022 secondo cui le verifiche vanno svolte anche in mancanza dei documenti necessari. Il Ministero interpone appello, deducendo l’erronea applicazione della direttiva 2005/36/CE, la violazione del riparto tra amministrazione e giudice quanto alle misure compensative e il mancato rispetto dell’onere documentale gravante sulla richiedente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro eurounitario. Gli artt. 45 e 49 del TFUE impongono alle autorità nazionali, investite di una domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata, di considerare la qualificazione professionale dell’interessato e di raffrontarla con quella richiesta dalla normativa interna, valutando tutti i diplomi, i certificati e le esperienze, anche di provenienza extraeuropea. La finalità è accertare in modo obiettivo che il titolo estero attesti conoscenze equipollenti, non identiche.

Sul piano del diritto derivato, la Corte richiama la direttiva 2005/36/CE e la giurisprudenza dell’Adunanza plenaria n. 22 del 2022, che ha escluso la necessità di identità tra i titoli confrontati, reputando sufficiente la mera equivalenza per far sorgere il dovere di riconoscimento, salvo l’eventuale ricorso alle misure compensative dell’art. 14 della direttiva. Viene poi citata la sentenza Corte di giustizia UE, 8 luglio 2021, C-166/20, sul dovere di valutare e confrontare le competenze.

Il principio, però, non opera in astratto. La Corte osserva che l’attestazione ministeriale romena è l’unico documento idoneo a provare se e in quale materia l’istante abbia acquisito il diritto di insegnare in Romania: in sua assenza la comparazione è materialmente impossibile, e così pure l’individuazione di eventuali misure compensative, che presuppongono comunque un’istanza valutabile nel merito.

Qui si innesta il profilo dell’autoresponsabilità. Tra la presentazione della domanda e la richiesta di integrazione la richiedente non ha prodotto la durata legale dei percorsi né i programmi formativi completi, limitandosi a documentare i contenuti psico-pedagogici del Nivel I e II. La produzione dell’attestazione solo in corso di giudizio conferma la sostanziale correttezza del diniego. L’incompletezza non è formale: ha impedito all’amministrazione l’esercizio del proprio dovere valutativo.

L’appello è pertanto accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado respinto, con salvezza della facoltà di presentare una nuova domanda adeguatamente documentata. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della particolarità della questione; resta a carico dell’appellata il contributo unificato di primo grado ed è dovuto quello prenotato a debito per l’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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