Riconoscimento titolo estero e obbligo di valutare la documentazione integrativa (TAR Lazio n. 15094 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro impone all’amministrazione di valutare la documentazione integrativa prodotta dall’istante a riscontro del preavviso di rigetto. Il diniego che ometta di esaminare tale documentazione è viziato da difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. L’autorità competente non può limitarsi a constatare l’assenza di un singolo attestato, quando agli atti risultino titoli, programmi e certificazioni idonei a fondare la valutazione comparativa. La discrezionalità tecnica del Ministero va esercitata raffrontando la qualificazione attestata dai titoli e dall’esperienza maturata con quella richiesta dalla normativa nazionale. Il mancato rispetto dei termini procedimentali non può riversarsi a danno del richiedente, ma modula i suoi obblighi secondo i principi di correttezza e buona fede.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso di laurea magistrale in Architettura conseguita in Italia, ha ottenuto in Romania un titolo di abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A-01 e A-26. Ha quindi presentato al Ministero istanza di riconoscimento ai sensi del d.lgs. n. 206/2007.
Dopo una richiesta di integrazione documentale e un preavviso di rigetto, l’amministrazione ha negato il riconoscimento, adducendo la mancanza dell’attestazione ministeriale rumena (c.d. Adeverinta), del certificato di riconoscimento della laurea italiana, dei certificati dei percorsi formativi e dei relativi programmi. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, che in sede cautelare ha accolto l’istanza con ordinanza non appellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sotto il profilo del difetto di istruttoria. Dagli atti risulta che la ricorrente ha trasmesso al Ministero, dopo il preavviso di rigetto, l’Adeverinta tradotta, il certificato universitario con stato matricolare, le materie di studio, la durata legale del corso e i crediti acquisiti. Il provvedimento impugnato non tiene conto di questa documentazione e l’amministrazione non articola difese sul punto.
Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui residua uno spazio di discrezionalità tecnica nel valutare se l’insieme di titoli, diplomi ed esperienze maturate all’estero sia sostanzialmente equivalente al percorso formativo richiesto in Italia. Nel caso concreto tale valutazione è del tutto mancata: la certificazione dei percorsi di formazione, svolti su un programma generale e uno specialistico, non è stata considerata.
Un secondo profilo attiene alla procedura. L’amministrazione non ha rispettato i termini della Direttiva 2005/36/CE e del corrispondente art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: informazione sulle carenze entro un mese e conclusione entro tre mesi dal ricevimento della documentazione completa. Essa è rimasta inerte per anni, ha assegnato termini perentori di un mese, non ha valutato l’integrazione né accolto le istanze di proroga.
Tale condotta contrasta con i doveri di collaborazione e buona fede e con il principio del soccorso istruttorio, non operando qui alcun limite di par condicio, trattandosi di procedura non concorsuale. Il Collegio esclude che il rigetto possa giustificarsi con la possibilità di presentare una nuova istanza, per la duplicazione di procedimenti e per l’effetto negativo sulla partecipazione alle procedure concorsuali e alle GPS.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento e obbligo per il Ministero di valutare il titolo e la documentazione allegata, raffrontando la qualificazione attestata con quella richiesta dalla normativa nazionale. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.