Spalma incentivi e TFO: il gestore rettifica l’algoritmo senza autotutela (Cons. Stato n. 6234 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rimodulazione della tariffa fissa onnicomprensiva disposta dall’art. 26 del d.l. n. 91/2014 incide sulla sola componente incentivante della tariffa, calcolata secondo il metodo dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, del d.m. 5 luglio 2012, e non trasforma la TFO in una tariffa variabile. L’adeguamento dell’algoritmo di calcolo operato dal GSE non costituisce esercizio di autotutela, ma espressione del potere di determinazione delle modalità operative di erogazione riconosciuto dall’art. 26, comma 2, d.l. n. 91/2014. Il recupero degli importi corrisposti in misura superiore alla TFO integra un indebito oggettivo, con irrilevanza del profilo soggettivo dell’accipiens. Non è configurabile alcun legittimo affidamento al mantenimento di somme eccedenti il regime tariffario liberamente prescelto, né sussiste disparità di trattamento rispetto agli impianti di taglia superiore, permanendo il diverso rischio di mercato.
Il Fatto
La società agricola titolare di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MW, ammesso alla tariffa fissa onnicomprensiva in base al quinto conto energia, ha impugnato la nota con cui il GSE, concluso il procedimento di adeguamento dell’algoritmo di applicazione della TFO rimodulata, ha rideterminato il conguaglio e quantificato un importo a debito della società.
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato trasposto in sede giurisdizionale. Il TAR Lazio, con sentenza n. 15018 del 23 luglio 2024, ha respinto il ricorso, qualificando la revisione dell’algoritmo come mera rettifica del meccanismo di calcolo e non come provvedimento di autotutela. La società ha proposto appello con tre motivi, resistiti dal GSE, da ARERA e dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo muove dalla tesi per cui lo spalma incentivi avrebbe reso variabile la tariffa, scomponendola in componente incentivante e componente di mercato, e che il GSE avrebbe travalicato i propri compiti ridefinendo le voci della TFO. Il Collegio oppone il dato testuale dell’art. 26, comma 4, d.l. n. 91/2014: le riduzioni si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, d.m. 5 luglio 2012. Il rinvio ha natura materiale e mutua esclusivamente il metodo quantitativo, giacché il perimetro applicativo è fissato a monte dalla norma statale.
La tariffa rimane fissa e onnicomprensiva, sebbene articolata in due componenti: il prezzo zonale opera all’interno della tariffa, quale fattore di quantificazione della componente non incentivante, e non come parametro di indicizzazione esterna. Il Collegio chiarisce che la componente non incentivante trova un tetto nella TFO e che, in caso di differenziale negativo, il produttore riceve una tariffa pari al prezzo di mercato, senza fuoriuscire dal regime.
Cadono quindi le censure sul preteso tetto ai ricavi: chi aderisce alla TFO non vende sul libero mercato, ma cede energia al GSE a fronte di un corrispettivo predeterminato e al riparo dalle oscillazioni. Il richiamo all’art. 15-bis d.l. n. 4/2022 e al regolamento UE n. 2022/1854 è inconferente, riguardando i soli produttori di mercato. Il GSE ha esercitato il potere regolamentare operativo dell’art. 26, comma 2, d.l. n. 91/2014, introducendo una funzione di massimo sulla componente non incentivante.
Il secondo motivo, sulla lesione dell’affidamento, presuppone l’avvenuta trasformazione della tariffa e ne condivide il rigetto. L’operatore ha scelto ex ante la stabilità della TFO; non può invocare la disapplicazione temporanea del regime prescelto quando la congiuntura renda il mercato più conveniente. Il recupero delle somme eccedenti è atto dovuto e indebito oggettivo, irrilevante il profilo soggettivo. La Corte richiama la Corte cost. n. 16 del 2017: la garanzia di costanza dell’incentivo non implica immutabilità ventennale, trattandosi di strumenti di regolazione. Il rischio di mercato segna il discrimine rispetto agli impianti oltre 1 MW, escludendo disparità di trattamento.
Il terzo motivo contesta la qualificazione dell’atto come autotutela. L’adeguamento attiene solo alla formula algoritmica e non al provvedimento di ammissione alla tariffa: è correzione vincolata, pura operazione matematica, non decisione algoritmica. Anche in via subordinata, il GSE ha motivato sul termine ragionevole, decorrente dal superamento sistematico della TFO e non dal primo scostamento isolato, e sul bilanciamento degli interessi. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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