Riconoscimento titolo estero: divieto di diniego su sole ragioni formali (Cons. Stato n. 410 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in altro Stato membro non può fondarsi su mere carenze documentali o su adempimenti formali non previsti dalla direttiva n. 2005/36/CE. L’amministrazione è tenuta a effettuare una valutazione comparativa tra il percorso formativo estero e quello italiano corrispondente, esaminando l’intero compendio documentale offerto dal richiedente. La sopravvenuta acquisizione della documentazione integrativa conferma ex post l’inadeguatezza dell’istruttoria, quando il termine assegnato non sia congruo rispetto alla difficoltà di ottenere atti dalle autorità straniere. La sentenza di annullamento esplica effetto conformativo, vincolando l’amministrazione al riesame della fattispecie.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha appellato la sentenza del TAR Lazio, Sez. III bis, n. 6872/2025, che aveva accolto il ricorso di un’aspirante docente contro il diniego di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania per l’insegnamento nella classe di concorso A050.

Il rigetto si fondava su tre ragioni: l’assenza del certificato ministeriale romeno attestante la materia insegnabile (c.d. Adeverinta), la mancanza di documentazione sulla durata legale dei percorsi formativi e l’assenza di apostille sulle certificazioni. Il primo giudice ha annullato il diniego, rilevando l’illegittimità dei profili formali e la sufficienza dei crediti certificati ai fini dell’istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello, esaminando congiuntamente i motivi per connessione logico-giuridica. Il punto dirimente è che il Ministero, a differenza di quanto avvenuto in altre vicende analoghe, non ha svolto alcuna valutazione comparativa tra il percorso formativo seguito all’estero e quello italiano, limitandosi a rigettare l’istanza per ragioni formali e istruttorie.

Quanto alle apostille, il Collegio conferma che il primo giudice correttamente ne ha esaminato la motivazione: l’adempimento non è richiesto dal modulo di domanda, né previsto dalla direttiva n. 2005/36/CE o dal d.lgs. n. 206/2007. Il quarto motivo è quindi infondato.

La sopravvenienza della Adeverinta dimostra le carenze dell’istruttoria: l’interessata avrebbe potuto produrla in sede procedimentale se il Ministero le avesse assegnato un termine congruo, tenuto conto della difficoltà di ottenere atti dalle autorità straniere. Il Ministero, dopo il preavviso di rigetto, non ha accolto la richiesta di dilazione dei termini.

Quanto alla durata dei percorsi, si tratta di un dato accertabile d’ufficio dal certificato degli studi o mediante conferma dell’autenticità dei titoli alle autorità romene. Il deposito della Adeverinta supera il richiamo al principio di autoresponsabilità del privato, poiché la richiedente si è attivata per ottenere la documentazione. Il sesto motivo è superato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 novembre 2025 sulle cause riunite C-340/24 e C-442/24, che conferma la correttezza del richiamo agli artt. 45 e 49 TFUE.

Respinto l’appello, il Ministero deve procedere al riesame in ossequio all’effetto conformativo della sentenza di annullamento, verificando i presupposti per il riconoscimento in conformità ai principi dell’Adunanza Plenaria nn. 19, 20, 21 e 22 del 2022. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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