Comunicazione antimafia interdittiva solo in presenza di cause ostative tipiche (TAR Lombardia n. 175 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione antimafia è una certificazione di natura vincolata che attesta la sussistenza o insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto indicate nell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 a carico dei soggetti individuati dall’art. 85 del codice antimafia. Il Prefetto non può adottare una comunicazione interdittiva fondandola su un quadro indiziario di pericolo di infiltrazione mafiosa: in tal caso il provvedimento tipico è la diversa informazione interdittiva prevista dall’art. 89-bis, che tiene luogo della comunicazione richiesta. Ne deriva l’illegittimità della comunicazione che, in assenza di cause ostative a carico del rappresentante legale, del socio unico o del direttore tecnico, riporti gli elementi informativi di una prognosi di infiltrazione. La legge non consente all’amministrazione di sovrapporre i due istituti, in ossequio ai principi di tipicità e tassatività dei poteri.

Il Fatto

La vicenda riguarda una società di autotrasporto operante in provincia di Brescia e un suo dipendente con funzioni di autista. La Prefettura aveva emesso nei confronti della società una prima informazione interdittiva, poi annullata dal TAR con sentenza n. 301 del 2023 per difetto di motivazione in ordine all’attualità della pericolosità e alle modalità di influenza sulle scelte sociali. In seguito, il Prefetto di Brescia adottava una comunicazione antimafia interdittiva nei confronti del dipendente, sulla base di precedenti di prevenzione e di una condanna per associazione di stampo mafioso.

Successivamente l’amministrazione emetteva una seconda comunicazione interdittiva nei confronti della società, valorizzando numerosi elementi informativi, tra cui la coincidenza tra la sede legale e l’abitazione di un soggetto ritenuto vicino ad ambienti malavitosi e il ruolo eccedente quello di semplice dipendente. I ricorrenti impugnavano i provvedimenti e le correlate annotazioni ANAC, deducendo violazione delle norme del codice antimafia e dei principi di tipicità, proporzionalità e ragionevolezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e sovrapponibilità delle censure. Ricostruito il sistema della documentazione antimafia, la sentenza chiarisce che la comunicazione è una dichiarazione di scienza produttiva di certezza legale, vincolata, che attesta le cause di divieto dell’art. 67; l’informazione, invece, attesta la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Il Tribunale rileva che il dipendente non riveste alcuna delle cariche previste dall’art. 85, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 e non ha richiesto alcun provvedimento ampliativo. L’art. 85, comma 3, sottopone i familiari conviventi a verifica solo per l’informazione e non per la comunicazione, mentre l’estensione delle interdizioni richiede ormai uno specifico provvedimento del giudice. Accoglie pertanto il primo e assorbente motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 67, 85 e 88 del codice antimafia e dei principi di tipicità e tassatività.

Quanto alla società, il Collegio ritiene fondato l’assorbente motivo sull’illegittimità dell’adozione di una comunicazione interdittiva a fronte di un quadro indiziario di infiltrazione. La comunicazione impugnata non dichiara cause ostative a carico dei soggetti dell’art. 85, che risultano incensurati, ma riporta gli elementi della prognosi di infiltrazione. Tali elementi avrebbero dovuto condurre all’adozione dell’art. 89-bis, che tiene luogo della comunicazione richiesta.

La sentenza richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il pericolo di infiltrazione si valuta con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti e su un attendibile grado di verosimiglianza (Cons. St. Sez. III n. 758 del 2019; Cons. St. Sez. III n. 1743 del 2016). Ribadisce inoltre che la comunicazione non è una pena accessoria, ma uno strumento di certezza legale. I provvedimenti sono quindi annullati, con illegittimità derivata delle annotazioni ANAC nel casellario informatico ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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