Riconoscimento titolo estero e misure compensative legittime secondo il tempus regit actum (TAR Lazio n. 15072 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento conseguite all’estero si definisce, in applicazione del principio tempus regit actum, sulla base della normativa vigente alla data della sua conclusione e non a quella della domanda. L’Amministrazione è tenuta ad applicare i principi di portata generale enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel 2022 a tutti i procedimenti e nei confronti di tutti gli interessati, per ragioni di parità di trattamento. La fissazione di una misura compensativa consistente in trecento ore di tirocinio costituisce determinazione discrezionale congrua, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo in assenza di specifiche deduzioni contrarie. L’alternatività tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento è rimessa alla libera scelta dell’istante. La censura introdotta con memoria e non notificata è inammissibile, oltre che infondata.

Il Fatto

La ricorrente ha conseguito la laurea in Scienze politiche presso l’Università di Catania e ha ottenuto due titoli di abilitazione all’insegnamento (Nivel I e Nivel II) presso un ateneo rumeno. In data 8 maggio 2019 ha chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pieno riconoscimento del titolo ai sensi del d.lgs. n. 59 del 2017, per l’insegnamento nella classe di concorso A046.

Con decreto dipartimentale del 29 novembre 2024 il Ministero ha accolto solo in parte l’istanza, subordinando il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale ovvero, in alternativa, al compimento di un tirocinio di adattamento di 300 ore. L’interessata ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR Lazio, lamentando l’illegittimità delle misure compensative imposte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso perché infondato. Il primo motivo deduceva la violazione del principio tempus regit actum, per essere stato il provvedimento emanato a distanza di cinque anni dalla domanda, quando la disciplina di settore era mutata. Il Tribunale osserva che, in linea generale, l’Amministrazione legittimamente definisce il procedimento sulla base della normativa vigente alla data della sua conclusione.

Il Collegio valorizza poi il fatto che il contenzioso di massa sui titoli conseguiti in Romania è stato definito dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 19, 20 e 21 del 2022. Tali pronunce hanno enunciato principi di carattere generale, di cui l’Amministrazione ha doverosamente fatto applicazione in tutti i procedimenti, anche nei confronti di coloro che avevano agito in giudizio, per evidenti ragioni di parità di trattamento.

Quanto alle censure di eccesso di potere, il Tribunale rileva che l’Adunanza Plenaria si è occupata di casi in cui l’Amministrazione non aveva attribuito alcun rilievo al titolo estero. Ha interpretato la direttiva n. 2005/36/CE alla luce del mutuo riconoscimento delle qualifiche e della libera circolazione dei lavoratori. Lo Stato può tuttavia tener conto delle esigenze essenziali di un adeguato livello di insegnamento, mediante le misure compensative consentite dall’art. 14 della direttiva.

La fissazione di trecento ore complessive di tirocinio risulta di per sé congrua per la costante giurisprudenza del Tribunale, non essendovi deduzioni specifiche su un numero inferiore sufficiente. Il provvedimento ha inoltre constatato la genericità dei moduli psicopedagogici e la mancanza di indicazioni sul tirocinio svolto. Il giudice non può sostituirsi all’azione discrezionale amministrativa. La censura sulla certificazione dell’attività di docente è inammissibile, perché non notificata, e comunque irrilevante, essendo la certificazione successiva alla conclusione del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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