Corsi del settore aereo valutabili nel concorso interno Polizia di Stato (Cons. Stato n. 1918 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La lex specialis del concorso interno per vice ispettore della Polizia di Stato, rettamente intesa, impone la valutazione dei titoli di formazione professionale conseguiti nel settore aereo, già disciplinati dal decreto del 2007 e adeguati nel 2012. L’esclusione dei titoli effettivamente posseduti, fondata su valutazioni formalistiche, contrasta con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, oltre che con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e favor partecipationis. Ne consegue che nessun onere di impugnativa immediata grava sui candidati, poiché gli atti concorsuali, correttamente interpretati, già prevedevano l’utilità di quei titoli. Il giudice amministrativo può quindi annullare il bando nella parte in cui omette di includere le attività formative del settore aereo tra i titoli valutabili.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno impugna davanti al Consiglio di Stato la sentenza con cui il TAR Lazio, Sezione Prima, ha accolto il ricorso di alcuni candidati al concorso interno, per soli titoli, per la copertura di 959 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 4 aprile 2024.
I ricorrenti lamentavano di non aver potuto inserire, nella domanda compilata con modalità telematiche, i corsi professionali e di specializzazione conseguiti nel settore aereo, non contemplati dall’art. 5, lett. a), n. 7, del bando tra i titoli ammessi a valutazione. Chiedevano la condanna dell’amministrazione a considerare tali titoli e a dichiararli vincitori. Il TAR accoglieva il ricorso ravvisando l’irragionevolezza della scelta di escludere quelle attività formative e annullava il bando nella parte in cui non includeva i corsi del settore aereo tra quelli valutabili, con obbligo di rideterminazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la cornice normativa muovendo dall’art. 2, comma 1, lett. c-quater), del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che attribuisce al decreto del Capo della Polizia il compito di individuare le categorie dei titoli ammessi a valutazione, nel rispetto di criteri volti a valorizzare le professionalità e il merito acquisiti nel corso del rapporto di servizio.
Su questo sfondo il Consiglio di Stato rileva come il decreto attuativo dell’8 gennaio 2024, all’art. 7, comma 1, punto 7, includa tra i titoli valutabili quelli attinenti alla formazione professionale, richiamando il decreto dell’8 marzo 2022. Quest’ultimo, all’art. 1, comma 1, richiama espressamente i titoli conseguiti per il settore aereo, precisando che gli stessi restano disciplinati dal decreto del 2007, già adeguato nel 2012.
Da qui la conclusione che la lex specialis rettamente interpretata già consente, anzi impone, la valutazione dei titoli in questione, nell’interesse della stessa amministrazione a selezionare i concorrenti più qualificati. Ne deriva, sul piano processuale, che nessun onere di impugnativa immediata sussisteva a carico dei ricorrenti.
La lettura formalistica e limitativa seguita dall’amministrazione non trova appiglio nella formulazione degli atti concorsuali. Si tratta di titoli di formazione e specializzazione per i quali non emerge alcun elemento sostanziale idoneo a giustificarne la mancata considerazione. La Corte ribadisce che l’esclusione e il mancato riconoscimento del punteggio per i titoli posseduti, se fondati su valutazioni formaliste, collidono con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e favor partecipationis, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 2474 del 2025.
L’appello è pertanto respinto. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della peculiarità della questione e della formulazione degli atti generali.
Nota della Redazione
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