Illecito professionale e triennio di rilevanza nel DGUE (Cons. Stato n. 10267 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il grave illecito professionale di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 rileva quale causa di esclusione per un periodo non superiore a tre anni, in applicazione diretta dell’art. 57 della direttiva 2014/24/UE. Decorso tale termine, il fatto non è più ostativo e non sussiste alcun obbligo dichiarativo nel DGUE, con la conseguenza che la sua omissione non integra violazione degli obblighi informativi. Il triennio decorre dal momento in cui i fatti hanno assunto un peculiare grado di significanza, essendo posti a fondamento di provvedimenti che implicano un preliminare vaglio della consistenza probatoria. Il principio è recepito, in chiave interpretativa, dall’art. 96, comma 10, d.lgs. n. 36/2023. In tema di raggruppamenti misti, la mandataria non necessita di qualificazione per l’intero importo della categoria prevalente, essendo sufficiente il possesso dei requisiti e l’esecuzione maggioritaria all’interno del sub-raggruppamento orizzontale.
Il Fatto
Una società, in proprio e quale mandataria di un raggruppamento temporaneo, impugna davanti al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, la proposta di aggiudicazione e gli atti di una gara indetta da una provincia per l’affidamento, tramite accordo quadro quadriennale, dei lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali. Propone poi motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione e chiede il risarcimento in forma specifica mediante subentro, in via subordinata il danno per equivalente.
Il TAR respinge il ricorso, come integrato, e dichiara improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza d’interesse. La società appella, deducendo sette motivi. Resiste la stazione appaltante e la controinteressata propone appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’obbligo dichiarativo nel DGUE. Il raggruppamento aggiudicatario non aveva dichiarato un procedimento penale a carico di un componente dell’organismo di vigilanza, concluso con sentenza della Corte di cassazione penale per il reato colposo di cui all’art. 434 cod. pen., e un connesso procedimento civile risarcitorio. L’appellante invoca l’art. 80, comma 10-bis, d.lgs. n. 50/2016, secondo cui il triennio decorre dal passaggio in giudicato della sentenza in caso di contestazione giudiziale dell’esclusione.
La censura è infondata. Alla data di presentazione delle offerte e del DGUE l’illecito era stato commesso da oltre nove anni e il rinvio a giudizio risaliva al 2017, mentre la gara era stata indetta nel 2023. Il fatto non poteva quindi ritenersi rilevante come illecito professionale. Richiamando Cons. Stato, V, n. 2838 del 2021, la Corte afferma che l’applicazione diretta dell’art. 57 della direttiva 2014/24/UE impone, per ragioni di coerenza e certezza del diritto, che i fatti penalmente rilevanti abbiano valenza ostativa per un periodo non superiore a tre anni.
Quanto alla qualificazione SOA, la mandataria possedeva la categoria OG3 classifica V e, mediante avvalimento con un’ausiliaria in classifica VII, copriva la propria quota di esecuzione nella categoria prevalente. Nei raggruppamenti misti, con sub-raggruppamento orizzontale per la categoria prevalente, è necessario che la mandataria possegga i requisiti in misura maggioritaria e ivi esegua le prestazioni in misura maggioritaria: presupposti soddisfatti. La Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2022 (C-642/2020), che osta a normative nazionali imponenti alla mandataria il possesso dei requisiti e l’esecuzione maggioritaria, e ne trae conferma nell’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023.
Sulla verbalizzazione, il disciplinare descriveva analiticamente criteri e sub-criteri in tabella; il percorso logico dei commissari era ricostruibile e non occorreva verbalizzare i singoli giudizi individuali, salvo specifico obbligo, secondo Cons. Stato, V, n. 6296 del 2021. L’uso di coefficienti intermedi è legittimo, rispondendo all’esigenza di una scala di valori più articolata.
Il costo della manodopera offerto era già al netto del ribasso e allineato alle stime di gara; il RUP ha correttamente esperito la verifica dei costi senza attivare la verifica di anomalia facoltativa ex art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50/2016. Le censure sui punteggi tecnici sono inammissibili perché investono il merito della discrezionalità tecnica e non superano la prova di resistenza. L’appello principale è respinto e quello incidentale dichiarato improcedibile.
Nota della Redazione
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