Revoca del porto di pistola per difesa personale: mantenuta la qualità di guardia particolare giurata (TAR Emilia-Romagna n. 233 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, il provvedimento di revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale, adottato ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., non richiede la sospensione della sua efficacia quando l’Amministrazione abbia fornito un’ampia e adeguata motivazione circa la sussistenza dei presupposti che giustificano il provvedimento restrittivo. La valutazione del danno lamentato dal ricorrente deve essere condotta in modo concreto, considerando gli interessi in gioco e le misure di contemperamento già adottate dall’Amministrazione. La mancata revoca del decreto di guardia particolare giurata, unitamente alla possibilità di un futuro riesame della posizione del soggetto, costituisce elemento che esclude la sussistenza del periculum in mora.
Il Fatto
La ricorrente, titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale, impugnava dinanzi al TAR Emilia-Romagna il decreto del Prefetto di Bologna che disponeva il divieto di detenzione di armi e la revoca del porto di pistola. Nel ricorso, la parte chiedeva l’annullamento del provvedimento e la sospensione della sua efficacia, anche al fine di evitare ogni attività di confisca o distruzione delle armi e munizioni. L’Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere all’istanza cautelare. La questione veniva trattata nella camera di consiglio del 28 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nella fase cautelare, ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse assistito da un’ampia e adeguata motivazione, tale da sottrarsi alle censure dedotte in ricorso. In particolare, il Collegio ha escluso la sussistenza del fumus boni juris, non emergendo profili di illegittimità né sotto il profilo della motivazione né sotto quello dell’istruttoria. La scelta dell’Amministrazione di revocare il porto di pistola per difesa personale è apparsa ragionevole e proporzionata.
Quanto al danno, il Tribunale ha rilevato che la Prefettura si era fatta correttamente carico delle esigenze lavorative della ricorrente. Pur revocando la licenza di porto di pistola, l’Amministrazione ha mantenuto il decreto di guardia particolare giurata, consentendo alla parte di continuare a svolgere la propria attività. Tale circostanza dimostra un corretto contemperamento degli interessi in gioco, tanto più che è stata lasciata aperta la possibilità di un futuro riesame della posizione del soggetto.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la concessione della richiesta tutela cautelare, respingendo l’istanza e compensando le spese della fase.
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Nota della Redazione
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