Carta docente ai supplenti eseguibile con copia conforme notificata via PEC (TAR Molise n. 406 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro che riconosce ai docenti supplenti il beneficio della carta elettronica del docente, il titolo esecutivo è validamente costituito dalla sentenza notificata in copia attestata conforme all’originale, anche a mezzo PEC. Dal 28 febbraio 2023, per effetto delle modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. Il rimedio dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per le sentenze del giudice ordinario rimaste ineseguite. La nomina del commissario ad acta può essere disposta fin d’ora, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, senza che ciò imponga automaticamente la condanna alla somma dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 32/2024 ha accertato il diritto di una docente precaria, titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, al beneficio della carta del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione per la somma complessiva di € 1.500,00, oltre accessori, e al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Passata la sentenza in giudicato, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza e la fissazione, fin da subito, della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni violazione successiva. L’Amministrazione, costituitasi, non ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Larino in data 15.07.2024. Quanto alla notifica, la sentenza era stata trasmessa in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione già il 15.02.2024.
Sul punto il TAR richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: a decorrere dal 28 febbraio 2023 le sentenze, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, devono essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale, senza necessità della formula esecutiva. Le modalità di notificazione seguite dalla ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.
Il titolo azionato — una sentenza del giudice civile — rientra tra quelli la cui inesecuzione può trovare attuazione con il rimedio dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito il ricorso è fondato: la somma di € 1.500,00 corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il Collegio precisa però che la ricorrente non ha titolo a pretendere il rimborso delle spese del giudizio di cognizione, liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari. Viene quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Il TAR nomina fin d’ora, ratione muneris, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, con ulteriore termine di 40 giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione. Quanto alla somma dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio non ravvisa allo stato i presupposti, attesa la nomina del commissario, salva diversa valutazione su nuova istanza di parte in caso di mancata collaborazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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