Interdittiva antimafia per concessione di pascolo demaniale e nozione di impresa (TAR Sicilia n. 4 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della documentazione antimafia, la partecipazione a un bando per la concessione di terreni demaniali destinati a pascolo integra atto d’impresa ai sensi dell’art. 2135, comma 1, cod. civ., anche in difetto di iscrizione nel registro delle imprese, poiché l’inizio dell’attività economica si concreta nell’esercizio effettivo dell’iniziativa e nell’organizzazione dei mezzi della produzione. Le norme degli artt. 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, d.lgs. n. 159/2011 prevedono lo screening antimafia in modo incondizionato per le concessioni agricole e zootecniche, senza che la portata derogatoria sia circoscritta al solo criterio del valore. L’interdittiva antimafia ha natura cautelare e la prognosi di infiltrazione si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, assistito da indizi gravi, precisi e concordanti. Il Prefetto può valorizzare i rapporti di parentela e le cointeressenze economiche, valutati nel loro insieme e non in visione atomistica, anche quando gli elementi non siano penalmente rilevanti o siano già stati oggetto di proscioglimento.
Il Fatto
La Prefettura ha adottato nei confronti della ricorrente un’informazione interdittiva antimafia, su richiesta dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, nell’ambito di un procedimento per la concessione di lotti demaniali da adibire a pascolo. La misura valorizza i legami familiari con il coniuge convivente e con il cognato, entrambi raggiunti da rinvii a giudizio per c.d. reati spia e da frequentazioni con soggetti controindicati, nonché le cointeressenze economiche nelle società agricole e nel contratto di affitto di fondo rustico.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo, tra l’altro, lo sconfinamento dall’ambito soggettivo dell’istituto, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione del canone di proporzionalità e delle garanzie partecipative. Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare e, all’esito dell’udienza, ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo all’ambito di applicazione. I terreni oggetto della procedura hanno vocazione aziendale e sono funzionali all’allevamento, attività d’impresa ex lege. La mancata iscrizione della ricorrente nel registro delle imprese non assume rilievo probante in senso contrario, poiché l’inizio dell’impresa si concreta nell’esercizio effettivo dell’iniziativa economica, comprensiva dell’attività di organizzazione dei mezzi della produzione.
La partecipazione a un bando per beni demaniali privi di altra destinazione se non agricola o zootecnica si configura di per sé come atto d’impresa, per il suo carattere strumentale alla composizione di un compendio produttivo. Il Tribunale sottolinea la quasi coeva stipula del contratto di affitto di fondo rustico, che coordina funzionalmente la concessione in una più articolata attività organizzativa. Diversamente opinando si consentirebbe una facile elusione delle finalità di salvaguardia dell’ordine pubblico economico.
Il Collegio richiama poi gli artt. 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, d.lgs. n. 159/2011, che prevedono lo screening incondizionato per le concessioni agricole e pascolive. L’avverbio “sempre” denota il carattere cogente dei controlli, e la legge n. 161/2017 ha introdotto una tutela rafforzata per l’interesse delle consorterie verso i regimi di sostegno della politica agricola comune. Il provvedimento richiama anche il Protocollo di Legalità ex art. 83-bis.
Sul secondo e terzo motivo, il Tribunale richiama l’indirizzo consolidato: l’interdittiva antimafia risponde alla massima anticipazione della soglia di prevenzione e si basa su una prognosi di verosimiglianza, secondo il criterio del “più probabile che non”. Gli elementi indiziari possono essere già stati oggetto di giudizio penale con esito di proscioglimento. Il Prefetto può valorizzare i rapporti di parentela laddove lascino ritenere una regia familiare dell’impresa o un condizionamento indiretto.
Il Collegio ritiene il provvedimento scevro da vizi di illogicità: la valutazione unitaria degli indizi conferisce verosimiglianza alla fattispecie di regia familiare. L’estraneità della ricorrente ai fatti dei congiunti è irrilevante, poiché l’art. 85 d.lgs. n. 159/2011 estende lo screening ai familiari conviventi. La sopravvenuta assoluzione del cognato non incide, in ossequio al principio tempus regit actum, né rilevano gli annullamenti in appello delle interdittive per vizi partecipativi. Il quinto motivo, fondato su “copia e incolla”, è inammissibile e infondato. Respinti anche i motivi sulla proporzionalità e sulle garanzie partecipative.
Nota della Redazione
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