Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1596 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia accertato il diritto all’assegnazione della carta elettronica del docente, l’azione proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il titolo sia stato ritualmente notificato e sia decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’amministrazione che non alleghi alcuna prova dell’adempimento è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato. Qualora sia spirato il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l’obbligazione non si estingue, ma si converte nel controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile della prestazione e l’imputabilità dell’inerzia all’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno omissivo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per un totale di € 1.500,00 riferito a tre anni scolastici. Il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
La ricorrente rappresenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’amministrazione resiste in giudizio. La causa è decisa in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione. Il ricorso è proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il primo passaggio riguarda i presupposti processuali. Il Tribunale verifica il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm., ritenendoli entrambi osservati.
Segue l’accertamento del titolo. La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente: da tale notifica decorre il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, fissando il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
La parte più significativa concerne il decorso del tempo. Il Tribunale precisa che, ove sia spirato il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La ragione è duplice: la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e l’imputabilità dell’inerzia all’amministrazione, che non può avvantaggiarsi del proprio contegno omissivo per sottrarsi all’obbligo.
Il Collegio nomina quindi sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della competente direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.