Riconoscimento titolo estero: tardiva richiesta di integrazione e diniego illegittimo (Cons. Stato n. 201 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che, nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro, richieda l’integrazione documentale oltre i termini imposti dalla direttiva 2005/36/CE non può fondare il diniego sulla mancanza del documento richiesto. Il ritardo nella richiesta di integrazione, accompagnato dall’adozione del provvedimento negativo senza concessione di un termine congruo per la regolarizzazione, integra violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, buona fede, collaborazione e tutela dell’affidamento. Resta fermo l’effetto conformativo dell’annullamento, che impone all’amministrazione il riesame dell’istanza e l’eventuale assegnazione di misure compensative.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 21 luglio 2022 domanda di riconoscimento di un titolo conseguito in Romania, corredandola della documentazione in proprio possesso. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha richiesto integrazioni documentali solo in data 18 gennaio 2024. L’istante ha prodotto quanto disponibile e ha chiesto la sospensione dei termini in ragione del tempo necessario al rilascio del certificato di valore da parte dell’autorità rumena.

Il Ministero, senza sospendere i termini, ha adottato in data 15 marzo 2024 il provvedimento di diniego, ravvisando la mancanza della c.d. Adeverinta. Il TAR Lazio, Sezione Terza Bis, ha accolto il ricorso ritenendo il diniego contrastante con la disciplina europea come ricostruita dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022). Il Ministero ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Ministero ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 49 del TFUE, sostenendo che l’unico strumento applicabile è la direttiva 2005/36/CE e richiamando il precedente costituito dall’ordinanza della Sezione Settima n. 4196/2024, relativa a vicenda speculare. Il Collegio non affronta la questione in astratto: la decisione si fonda su un profilo specifico della fattispecie concreta.

Il Consiglio di Stato rileva che la richiesta di integrazione è intervenuta a circa diciotto mesi dalla domanda, in violazione dei termini previsti dalla normativa nazionale e dalla stessa direttiva di riferimento. L’art. 51 della direttiva impone all’ente competente di comunicare le eventuali carenze entro un mese dalla presentazione dell’istanza. Nel caso concreto la richiesta è giunta solo il 18 gennaio 2024.

Il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia (C.270/21): se l’amministrazione non rispetta le tempistiche di richiesta di integrazione, non può poi addurre la mancanza del documento come motivo di rigetto. Il diniego è stato emesso a meno di due mesi dalla richiesta di integrazione, senza accogliere la domanda di proroga dei termini e senza concedere un tempo congruo alla regolarizzazione, che pure è poi avvenuta con il certificato di valore rilasciato dal Ministero rumeno.

Il ritardo nella richiesta documentale attesta, secondo il Collegio, una valutazione di non urgenza della definizione della questione e rende illegittimo il provvedimento negativo. Sussiste pertanto la dedotta violazione dei principi di imparzialità e buon andamento nonché di buona fede, collaborazione e tutela dell’affidamento, che guidano l’esercizio di ogni pubblica potestà.

L’appello è quindi respinto. Resta fermo quanto statuito dalla sentenza impugnata in relazione all’effetto conformativo dell’annullamento del diniego, rilevante anche ai fini del riesame dell’istanza di riconoscimento e dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese del grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *