Ottemperanza al giudicato sul TFS: interessi e rivalutazione dovuti (TAR Puglia n. 1216 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, adito con domanda di annullamento di atti adottati dall’amministrazione per dare esecuzione a una propria sentenza passata in giudicato, può riqualificare l’azione ex art. 32 cod. proc. amm. come azione di ottemperanza, quando lo stesso giudice sarebbe competente anche per quest’ultima e non occorra convertire il rito. Accertata la sopravvenuta corresponsione della sorte capitale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sul relativo capo di condanna. Restano invece dovuti gli interessi e la rivalutazione disposti dalla sentenza da ottemperare: il loro mancato o parziale pagamento integra inottemperanza e giustifica l’ordine di esecuzione del giudicato, con termine per l’adempimento. La mancata contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte ne consente la prova per presunzioni ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La parte ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa, aveva ottenuto da questo Tribunale una sentenza con cui veniva riconosciuto, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, il beneficio della maggiorazione del 2,50 per cento e quello dei sei scatti stipendiali, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme ricalcolate, oltre interessi e rivalutazione.
Ritenendo che l’INPS non avesse dato corretta esecuzione a quella pronuncia, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti adottati in sede di rideterminazione, chiedendo l’annullamento e la quantificazione del credito ancora dovuto. L’INPS, dopo una prima riliquidazione, ha sostenuto di aver correttamente adempiuto e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, riconosciuta la corresponsione della sorte capitale, ha insistito per il pagamento degli interessi e della rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione dell’azione. Poiché i provvedimenti impugnati incidono sull’esecuzione di una sentenza non appellata, la domanda è riqualificata ex art. 32 cod. proc. amm. come azione di ottemperanza. Il Tribunale richiama la nota giurisprudenza secondo cui la conversione dell’azione può essere disposta dal giudice dell’ottemperanza, ma quando questi sia competente anche per l’ottemperanza — venendo in rilievo una sentenza da esso stessa emessa — non vi è ostacolo alla riqualificazione in base al reale contenuto della domanda. Non occorre convertire il rito, poiché la trattazione in pubblica udienza non è motivo di nullità della decisione, ai sensi dell’art. 87, comma 4, cod. proc. amm.
Sul primo capo di condanna, relativo alla sorte capitale, il Collegio prende atto dell’intervenuto pagamento e dichiara la cessazione della materia del contendere: la pretesa azionata è stata soddisfatta.
Quanto agli interessi, risulta agli atti solo un parziale adempimento, essendo stata corrisposta una somma di molto inferiore a quella accertata dal verificatore nella relazione integrativa. Tale importo non è stato contestato dalle parti, non essendo state formulate osservazioni nei termini perentori fissati dall’ordinanza istruttoria.
Anche la rivalutazione non risulta corrisposta, e il fatto, non specificamente contestato, deve ritenersi provato ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm. Il Tribunale ordina pertanto alle amministrazioni resistenti di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, al pagamento delle somme ancora dovute a titolo di interessi e rivalutazione, come indicate in motivazione e portate dalla sentenza da ottemperare, letta unitamente alla relazione del verificatore.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. e art. 26 cod. proc. amm. e sono liquidate come da dispositivo; gli oneri del verificatore sono posti solidalmente a carico delle amministrazioni resistenti.
Nota della Redazione
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