Rilascio del permesso di soggiorno e conversione dell’ingresso per turismo (TAR Lazio n. 14532 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata da chi sia entrato nel territorio nazionale per motivi turistici non può essere accolta: la conversione dell’ingresso turistico in titolo per lavoro è preclusa, in quanto il rilascio è soggetto alle regole generali sui flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri. Quanto al rinnovo, la presentazione dell’istanza dopo un’assenza dall’Italia superiore alla metà della validità del precedente titolo esclude comunque la possibilità del rinnovo stesso, ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, salva la prova di motivi gravi che abbiano giustificato l’allontanamento.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto di rigetto della domanda di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’interessato, già titolare di un permesso per motivi di famiglia mai rinnovato, era rientrato in Italia in epoca successiva per finalità turistiche e, durante tale soggiorno, presentava l’istanza di regolarizzazione. Il Ministero dell’interno e Roma Capitale si costituivano in giudizio; quest’ultima eccepiva l’errore nella propria costituzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, disposta l’estromissione di Roma Capitale, ha esaminato la domanda sia sotto il profilo del rilascio sia sotto quello del rinnovo del titolo, evidenziando in entrambi i casi l’insussistenza dei requisiti richiesti.
Con riguardo al rilascio, la conversione dell’ingresso per turismo in permesso per lavoro è preclusa: l’ingresso con visto turistico non consente di ottenere un titolo per lavoro subordinato, la cui disciplina è governata dalle regole sui flussi migratori di cui agli artt. 21 ss. t.u. imm. (d.lgs. n. 286/1998).
Quanto alla domanda di rinnovo, pur riconoscendo la natura non perentoria del termine di cui all’art. 5, comma 4, t.u. imm., il Tribunale ha rilevato che l’istanza era stata presentata a distanza di quasi nove anni dalla scadenza del precedente permesso. Inoltre, l’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 preclude il rinnovo quando lo straniero abbia lasciato l’Italia per un periodo superiore alla metà della validità del titolo; circostanza verificatasi nel caso di specie e non confutata dalla parte, la quale non ha nemmeno allegato motivi gravi che giustificassero l’allontanamento prolungato.
Esclusa anche la rilevanza del permesso per motivi familiari — non richiesto e quindi non verificabile d’ufficio dall’amministrazione — il ricorso è stato respinto, con dichiarazione di non doversi procedere alla verifica di requisiti ulteriori. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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