Furto aggravato e assorbimento della contravvenzione per strumenti da scasso (Cass. pen. Sez. VII n. 35374 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’assorbimento della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. nel delitto di furto aggravato si verifica soltanto qualora il possesso ingiustificato degli strumenti da scasso risulti strettamente collegato all’uso degli stessi fatto dall’agente per la commissione del furto. L’ipotesi ricorre, dunque, nelle sole fattispecie di impiego effettivo delle attrezzature nell’azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l’uso necessario all’effrazione. In assenza di tale nesso, il concorso tra i reati permane e la relativa censura è manifestamente infondata.

Il Fatto

Due imputati sono stati condannati in primo grado per il delitto di furto in abitazione aggravato, in continuazione con il reato di cui all’art. 707 cod. pen. La Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione.

Avverso la sentenza di secondo grado entrambi hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo motivo, comune, lamentava il mancato assorbimento della contravvenzione nel furto; altri due motivi erano articolati dal solo coimputato in tema di recidiva e di dosimetria della pena. La questione centrale riguarda la configurabilità del rapporto di specialità tra le due incriminazioni.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il motivo comune ai ricorrenti è stato giudicato meramente reiterativo della doglianza già proposta in appello e, per questo, manifestamente infondato.

Nel merito la Corte ha confermato il principio secondo cui l’assorbimento della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. nel furto aggravato presuppone che il possesso ingiustificato degli strumenti sia legato a doppio filo all’uso degli stessi nell’azione delittuosa. Rilevano, quindi, solo l’impiego effettivo delle attrezzature da scasso e la detenzione realizzatasi esclusivamente per l’uso necessario all’effrazione. A sostegno la Sezione richiama Sez. II n. 5731 del 02.10.2019 e Sez. V n. 431 del 30.06.2015.

I giudici di merito avevano accertato che l’ingresso nell’abitazione era avvenuto mediante rottura del vetro della finestra, senza altri segni di effrazione, e non attraverso il cospicuo compendio di arnesi rinvenuto nella vettura degli imputati. Le argomentazioni sono state ritenute aderenti alle risultanze istruttorie, congrue e non illogiche: da qui la conferma del diniego di assorbimento.

Quanto agli ulteriori motivi, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla recidiva, valutata in rapporto all’idoneità della nuova condotta a rivelare la maggior capacità a delinquere dell’imputato, gravato da precedenti recenti. Richiamati Sez. Un. n. 35738 del 27.05.2010 e Sez. III n. 19170 del 17.12.2014. Sulla dosimetria, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve l’onere motivazionale con il riferimento ai criteri dell’art. 133 cod. pen., salvo specifica spiegazione quando la pena superi di gran lunga il medio edittale, come chiarito da Sez. II n. 36104 del 27.04.2017 e Sez. II n. 36245 del 26.06.2009. Nel caso concreto la pena irrogata risulta ampiamente inferiore a tale soglia.

All’inammissibilità dei ricorsi è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *