Inammissibili i ricorsi per motivi aspecifici e generici sulla rapina impropria (Cass. pen. Sez. VII n. 24399 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso con cui si deduce l’omessa traduzione della sentenza impugnata e degli atti in lingua straniera quando gli imputati non dimostrano il presupposto della mancata conoscenza dell’idioma italiano. È parimenti generico il motivo che censuri il giudizio di responsabilità senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente la sottrazione del bene, non essendo richiesto l’impossessamento dello stesso. È manifestamente infondato il motivo che censuri il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena quando la Corte territoriale abbia fornito ampia motivazione sulla assenza di elementi positivi valutabili.
Il Fatto
Due imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, il 13 ottobre 2025, aveva confermato la loro condanna. Il giudizio di secondo grado si era celebrato in assenza delle parti, con contraddittorio scritto.
Avverso tale decisione i ricorrenti articolano sette motivi, dolendosi in particolare della omessa traduzione della sentenza e degli atti in lingua rumena e ungherese, della assenza di interprete in udienza, della erronea valutazione del compendio probatorio e della qualificazione del fatto, nonché del diniego delle attenuanti generiche e della misura della pena. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII esamina il primo motivo, con cui si deduce la omessa traduzione della sentenza impugnata e degli atti precedenti e ci si duole della assenza di interprete. La doglianza è del tutto aspecifica: gli imputati non hanno dimostrato il presupposto della mancata conoscenza dell’idioma italiano. Il giudizio di secondo grado, inoltre, si è svolto in assenza delle parti con contraddittorio scritto.
Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo — con i quali si censura il giudizio di responsabilità — sono generici perché privi di confronto con la sentenza impugnata, la quale ha invece correttamente valutato gli elementi di prova: la attendibilità della persona offesa, il contenuto delle immagini di videosorveglianza e il pacifico possesso del coltello da parte di uno degli imputati.
La Corte territoriale ha del resto qualificato il fatto in termini di rapina impropria consumata, e non tentata: sul punto la Sezione richiama il principio secondo cui la fattispecie richiede la sola sottrazione del bene e non anche l’impossessamento dello stesso, richiamando SU n. 34952 del 19/04/2012, Reina, nonché Sez. 2 n. 11135 del 22/2/2017 e Sez. 2 n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua.
Il sesto e il settimo motivo, relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha fornito ampia motivazione sulla esclusione della diminuente in ragione dell’assenza di elementi positivi valutabili: le parziali dichiarazioni ammissive attenevano a circostanze evidenti e non emergeva alcun sintomo di resipiscenza. Rilevano, inoltre, i numerosi precedenti e la condanna definitiva per reati contro il patrimonio. Gli stessi argomenti giustificano il rigetto della richiesta di rivisitazione della pena.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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