Ricorso inammissibile se ripropone valutazione delle prove già disattesa (Cass. pen. Sez. III n. 30402 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, il ricorso che si limiti a prospettare una diversa valutazione delle risultanze probatorie, già esaminate e disattese dal giudice di merito, è inammissibile. Quando ricorre la c.d. doppia conforme, le sentenze di primo grado e di appello possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, sicché il controllo di legittimità sulla motivazione si esercita sull’apparato argomentativo complessivo. Non integra vizio di motivazione la riproposizione dei motivi di appello nei medesimi termini, ove la sentenza impugnata abbia fornito puntuale e logica risposta. Il ricorso che non assolve la funzione di critica argomentata è inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, eventualmente aumentata oltre il massimo edittale.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21 gennaio 2025, confermava la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato per due violazioni dei sigilli, accertate rispettivamente il 14 aprile 2015 e il 1 ottobre 2015. Il giudice di merito aveva dichiarato non doversi procedere per alcune contravvenzioni edilizie, estinte per prescrizione, e aveva applicato la continuazione e le circostanze attenuanti generiche.

Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione della legge in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen., erronea motivazione e travisamento di un fatto decisivo. La difesa sosteneva che il teste di polizia giudiziaria avesse riferito circostanze incompatibili con la sussistenza del reato. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, nella specie ricorre la c.d. doppia conforme. La sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado attraverso ripetuti richiami e l’adozione degli stessi criteri di valutazione delle prove. Le due sentenze possono dunque essere lette congiuntamente, formando un unico complessivo corpo decisionale, secondo il costante insegnamento richiamato dal collegio.

I giudici di merito hanno ricostruito i fatti in termini chiari e congrui. L’imputato, nella qualità di custode, è stato condannato per due violazioni di sigilli. La prima è stata accertata il 14 aprile 2015, a fronte di un dissequestro parziale operato il 22 dicembre 2010, che non aveva riguardato una porzione del muro perimetrale rimasta in sequestro, sulla quale erano stati effettuati lavori in ampliamento. La seconda è stata riscontrata il 1 ottobre 2015, per la prosecuzione dei lavori sulla stessa struttura.

Il ricorrente deduceva che la Corte di appello avesse travisato le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria, dal quale sarebbe emerso che il muro era stato dissequestrato e che la struttura sarebbe stata sequestrata solo dopo il 14 aprile 2015, con esclusione del delitto di violazione dei sigilli. La Corte rileva che tali doglianze erano già state oggetto di gravame e che il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte territoriale, richiamandosi alla sentenza di primo grado, ha risposto ai motivi difensivi esaminando il contenuto delle dichiarazioni sia del teste richiamato dal difensore sia di altro teste non considerato nel ricorso, e ha analizzato la parte di muro perimetrale pacificamente rimasta in sequestro, concludendo per la sussistenza dei fatti e la responsabilità dell’imputato. A fronte di tale motivazione, il ricorso si risolve nel prospettare una diversa valutazione delle risultanze acquisite, contrapposta a quella del giudice di merito.

Il ricorso è pertanto inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti, implicanti una diversa valutazione delle prove, e sulla pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, da considerarsi non specifici ma soltanto apparenti. Alla declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il collegio ha esercitato la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare la sanzione oltre il massimo edittale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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