Continuazione e disegno unitario: il giudice dell’esecuzione deve confrontarsi con i precedenti (Cass. pen. Sez. I n. 28341 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta di riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., gode di piena libertà di giudizio, ma non può trascurare una precedente valutazione del vincolo della continuazione già operata tra reati commessi in un arco temporale che racchiude, in tutto o in parte, quelli oggetto della nuova domanda. Da tale precedente egli può discostarsi solo previa dimostrazione di specifiche e significative ragioni. Il giudice dell’esecuzione non può, inoltre, escludere l’unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, né fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili. L’unicità del programma criminoso non va confusa con la serialità delle condotte illecite, che attiene a istituti opposti alla continuazione.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Napoli respingeva l’istanza con cui la condannata chiedeva il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e quelli di una ulteriore sentenza.

A fondamento del rigetto il giudice rilevava che la condannata, con una delle sentenze presupposte, era stata assolta dal reato associativo e condannata per diversi episodi di detenzione e cessione di cocaina, ritenendo tale elemento assorbente perché i reati esulavano dalla programmazione stabilita all’ingresso nel sodalizio. La condannata ricorreva per cassazione deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui i reati dedotti ai fini della continuazione devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine e già concepito nelle sue caratteristiche essenziali, come affermato da Sez. 5 n. 1766 del 2015 e Sez. 1 n. 11564 del 2012.

Tale verifica non può fondarsi su indici meramente presuntivi o congetture processuali. L’unicità del disegno, inoltre, non va assimilata a una concezione esistenziale improntata alla serialità, penalizzata da recidiva e abitualità secondo un parametro opposto a quello sotteso alla continuazione (Sez. 5 n. 10917 del 2012).

Applicando questi parametri, il Collegio ritiene che l’ordinanza impugnata non soddisfi i requisiti per ritenere compiuta la verifica sull’unicità del disegno criminoso. Il provvedimento è del tutto privo dell’indicazione delle sentenze oggetto dell’istanza e dei fatti con esse giudicati, oltre che delle relative date di commissione. La Corte evidenzia i dati obiettivi trascurati dal giudice dell’esecuzione: una sentenza presupposta aveva unificato reati commessi nel periodo di partecipazione al sodalizio e reati del 2017; un’altra aveva riconosciuto la continuazione tra più fatti commessi tra agosto e novembre 2015; i fatti di ulteriori sentenze rientravano nel medesimo arco temporale.

A fronte di tali dati, la motivazione che valorizza esclusivamente l’avvenuta assoluzione per il reato associativo è assertiva e apparente. Su questi dati circostanziali si imponeva una verifica giurisdizionale analitica. La Corte richiama il principio per cui il giudice dell’esecuzione non può trascurare una precedente valutazione del vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo che racchiude quelli dedotti, potendo prescinderne solo con specifica motivazione (Sez. 1 n. 2867 del 2023 e Sez. 1 n. 54106 del 2017).

Sebbene i pregressi provvedimenti non abbiano carattere vincolante e la continenza temporale non implichi di per sé la continuazione, la già ritenuta sussistenza del disegno unitario non può essere totalmente ignorata: il giudice dell’esecuzione è tenuto a confrontarsi con tale ratio decidendi, salvo discostarsene motivatamente, potendo anche accogliere solo parzialmente la domanda. Il giudice dell’esecuzione non può escludere l’unicità del disegno già ritenuta dal giudice della cognizione, né fondare il giudizio su circostanze contrarie agli accertamenti di sentenze irrevocabili (Sez. 5 n. 12788 del 2023). L’ordinanza va quindi annullata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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