Ricorso per cassazione in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale: rito civilistico obbligatorio ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 (Cass. civ. Sez. 2 n. 393 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il capo del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale – emesso in seguito alla proposizione di rituale opposizione contro la precedente decisione di diniego – che abbia dichiarato non ripetibili le spese del relativo procedimento, deve essere presentato nelle forme del rito civile, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. L’inosservanza di tale forma, con la conseguente mancata notificazione del ricorso ad alcuna delle parti, determina la inammissibilità dell’impugnazione, indipendentemente dalla natura penale del procedimento nell’ambito del quale l’istanza di ammissione è stata originariamente proposta. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., in assenza di controricorrente, comporta l’applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c., con la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

A seguito del rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata nell’ambito di un procedimento penale, l’interessato proponeva opposizione. Il Tribunale di Milano, accogliendo l’opposizione, ammetteva il richiedente al beneficio e, nel contempo, dichiarava irripetibili le spese del relativo procedimento.

Il difensore di fiducia, quale sostituto processuale, proponeva ricorso per cassazione avverso il solo capo concernente la regolamentazione delle spese processuali, deducendo la violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. e degli artt. 34 e 111 Cost.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente delimitato il proprio ambito di competenza, richiamando il principio per cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, l’impugnativa concernente la legittimità del rigetto dell’istanza di ammissione appartiene alle sezioni penali della Cassazione. La competenza delle sezioni civili è invece riconosciuta esclusivamente per i ricorsi nascenti dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002.

Nella specie, la controversia non riguarda più la legittimità del diniego, ma la sola statuizione sulle spese del procedimento di opposizione, sicché la questione rientra nella cognizione delle sezioni civili.

Quanto al rito, la Corte ha affermato che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di ammissione al patrocinio emesso in esito all’opposizione deve essere proposto nelle forme del rito civile, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. Tale conclusione deriva dalla natura del procedimento di opposizione, che costituisce una fase distinta e autonoma rispetto al giudizio penale di merito. Il ricorso presentato nelle forme del rito penale, non essendo stato notificato ad alcuno, è stato pertanto dichiarato inammissibile.

La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. ha comportato l’applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c., come testualmente previsto dal citato art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. Le Sezioni Unite n. 36069 del 2023 hanno chiarito che la norma codifica un’ipotesi di abuso del processo attraverso una valutazione legale tipica del legislatore, sanzionabile con una somma da € 500,00 a € 5.000,00. Esclusa un’interpretazione che conduca ad automatismi costituzionalmente incompatibili, la Corte, non rinvenendo ragioni per discostarsi dalla previsione legale, ha quantificato la somma dovuta dal ricorrente in € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, dando altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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