Ricorso per cassazione per assemblaggio di documenti e sindacato sulla motivazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 21027 del 21.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorso per cassazione redatto mediante assemblaggio di atti e documenti del giudizio di merito, giustapposti senza una sintetica esposizione dei fatti e senza l’illustrazione delle ragioni dell’errore imputato al giudice di merito. La produzione di documenti nell’atto di impugnazione è ammessa solo se funzionale alla migliore comprensione del testo, non se demandata all’interprete la ricerca degli elementi rilevanti al loro interno. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia alla mancanza assoluta, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e alla motivazione perplessa; il vizio deve emergere immediatamente dal testo della sentenza impugnata, prescindendo dal confronto con le risultanze processuali.

Il Fatto

La banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una società e dei suoi fideiussori per l’esposizione di un conto corrente e di un conto anticipi. Il fideiussore aveva proposto opposizione, contestando la riferibilità dell’importo ingiunto al conto anticipi e disconoscendo la conformità all’originale della documentazione prodotta in sede monitoria. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo non provata la pretesa creditoria per la mancata produzione degli estratti conto dall’inizio del rapporto.

La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, affermando che, in presenza di contestazione e data la contumacia in primo grado della creditrice, la situazione doveva ritenersi “cristallizzata”, senza possibilità di regolarizzazione formale della documentazione in sede di impugnazione. La banca aveva quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato redatto mediante assemblaggio di atti e documenti del giudizio di merito, inframezzati da semplici frasi di passaggio. Tale modalità non rispetta il principio di autosufficienza, che postula un discorso linguistico organizzato in una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi. L’inserimento di documenti nel contesto dell’atto non è radicalmente escluso, ma non può essere demandato all’interprete il compito di ricercare gli elementi rilevanti all’interno dei documenti riprodotti, ricostruendo una connessione logica non esplicitamente affermata dalla parte.

Nel caso di specie, il primo e il secondo motivo riproducevano integralmente il contenuto di documenti processuali — la domanda di erogazione dell’anticipazione, la fattura, la richiesta di proroga, la contabile di estinzione e l’estratto conto — rimettendo al giudicante il compito di individuare gli elementi rilevanti e di ricostruire il collegamento logico tra gli stessi. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibili entrambi i motivi, richiamando il consolidato orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 16628 del 2009 e dalle successive pronunce in materia di chiarezza e sinteticità espositiva.

Il terzo motivo, denunciando la nullità della sentenza per motivazione incompatibile con le risultanze processuali, è stato ritenuto privo di consistenza. La Corte ha ricordato che, secondo il percorso tracciato dalle Sezioni Unite nn. 8053-8054 del 2014, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”: è denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, escludendo qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il vizio dedotto dalla ricorrente era invece fondato proprio sul confronto con gli atti e i documenti del processo, in contrasto con il principio per cui la doglianza deve emergere immediatamente dal testo della sentenza impugnata.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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