Assorbimento improprio delle domande del condomino e azione ex art. 1102 c.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 6624 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento del diritto di proprietà su una porzione immobiliare, proposta dall’attore ex art. 34 c.p.c. a fronte della contestazione del convenuto, è ammissibile anche con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., senza che rilevi la qualificazione dell’eccezione come in senso stretto o in senso lato. Nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare ex art. 1137 c.c., la domanda del condomino volta ad accertare il proprio diritto a eseguire a proprie spese modificazioni sulla cosa comune, fondata sull’art. 1102 c.c., è autonoma rispetto all’azione di annullamento e non può ritenersi assorbita per il solo fatto dell’accoglimento di quest’ultima. L’assorbimento improprio di una domanda, che si traduce in una omessa pronunzia, è illegittimo laddove la domanda assorbita conservi una propria ragione d’essere e un distinto interesse alla decisione.
Il Fatto
Il proprietario di un’unità immobiliare in un condominio chiedeva all’assemblea l’autorizzazione a modificare una finestra sul muro perimetrale per raggiungere una scala condominiale e utilizzare l’ascensore ivi installato, passando da una passerella da realizzarsi in appoggio alla parete comune. L’assemblea negava l’autorizzazione e il condomino impugnava la delibera dinanzi al Tribunale, chiedendo altresì l’accertamento del proprio diritto a eseguire gli interventi.
Il Tribunale annullava la delibera per difetto di motivazione, senza pronunciarsi sulle ulteriori domande. La Corte d’appello, adita dall’attore, dichiarava inammissibile la domanda di accertamento della proprietà della terrazza-giardino, ritenendola nuova, e assorbiva le altre domande per effetto dell’annullamento della delibera. Avverso tale decisione il condomino proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che la domanda di accertamento del diritto di proprietà, proposta a seguito della contestazione del convenuto, integra una domanda nuova ammissibile ai sensi dell’art. 34 c.p.c., in quanto la contestazione della titolarità del diritto fatto valere in giudizio fa sorgere l’interesse dell’attore a una pronuncia con efficacia di giudicato. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 11455/2025, la Corte ha precisato che tale domanda può essere proposta non solo nell’udienza ex art. 183 c.p.c., ma anche con la prima memoria successiva, superando la distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato assorbite le domande del condomino per effetto dell’annullamento della delibera assembleare. La domanda di accertamento del diritto del singolo a eseguire modifiche sulla cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c., è autonoma rispetto all’impugnazione della delibera, poiché fondata su un titolo distinto: il diritto del condomino di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione né impedisca agli altri di farne uguale uso. L’assorbimento improprio, che si risolve in una omessa pronunzia, è pertanto illegittimo ove la domanda assorbita conservi una propria ragione d’essere, come nel caso in cui l’interesse del condomino all’accertamento del proprio diritto permanga anche dopo l’annullamento della delibera.
La Corte ha infine respinto l’eccezione di difetto di contraddittorio sollevata dalla controricorrente, rilevando che la non integrità del contraddittorio, pur rilevabile d’ufficio, deve essere eccepita indicando gli atti del processo di merito da cui emergono i presupposti di fatto, e non può essere dedotta per la prima volta con la memoria di replica ex art. 378 c.p.c..
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Nota della Redazione
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