La fuga a velocità sostenuta integra violenza in resistenza (Cass. pen. Sez. 7 n. 13154 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., investa la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto, riservate al giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito. La condotta di chi, nel corso di un controllo, si chiuda in auto, ometta di ottemperare all’alt, si dia alla fuga e la prosegua a velocità sostenuta alla vista dei militari integra una scelta consapevole e intenzionalmente oppositiva, connotata da violenza. La censura sulla finalità di spaccio non dedotta in appello è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente l’incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado e, in parziale riforma, dalla Corte d’appello alla pena di anni 3, mesi 2 e giorni 20 di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggravata dall’ingente quantità. Avverso la sentenza di secondo grado, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’elemento soggettivo del reato di resistenza, alla finalità di spaccio e all’applicazione dell’aggravante, nonché in punto di trattamento sanzionatorio per il diniego delle attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In relazione al primo motivo, la censura sull’elemento soggettivo del reato di resistenza non rientrava nel numerus clausus delle doglianze deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito. La Corte territoriale aveva evidenziato la condotta dell’imputato che, durante il controllo, si chiudeva in automobile e metteva in moto, dandosi alla fuga nonostante l’intimazione dell’alt, e proseguendo la fuga a velocità sostenuta alla vista dei militari, sino allo squarcio dello pneumatico di un’auto di servizio. Tale condotta, ha ritenuto la Corte, era espressione di una scelta consapevole e intenzionalmente oppositiva, non di un impulso irrefrenabile.

Quanto alla finalità di spaccio, la doglianza era inammissibile perché non era stata dedotta in appello, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La seconda doglianza, relativa alla penale responsabilità e all’aggravante dell’ingente quantità, riproduceva i motivi di appello già respinti, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, limitandosi a una generica lamentela di carenza motivazionale.

La Corte ha poi valutato la congruità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alle operazioni di campionatura eseguite con il metodo della “quartatura”, ritenendo che il prelievo fosse stato effettuato con criteri idonei a garantire l’omogeneità e la rappresentatività del campione. In ogni caso, il quantitativo complessivo accertato, pari a 136.515 grammi, corrispondente a oltre un milione di dosi medie, è stato ritenuto talmente elevato da superare ampiamente la soglia dei 2.000 grammi, con conseguente sussistenza dell’aggravante.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, motivato dalla valorizzazione del dato ponderale, della tipologia della sostanza, delle modalità di esecuzione del fatto e della recidività della condotta, nonché della preoccupante personalità dell’imputato, già gravato da precedenti specifici, non essendo più sufficiente l’incensuratezza ai fini della concessione del beneficio. È stata altresì esclusa l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, considerato il non trascurabile profitto potenzialmente derivante dalla coltivazione e le modalità complessive della condotta.

In ragione dell’inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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