Annullata l’assoluzione per mancata acquisizione d’ufficio della relata di notifica dell’ordinanza cautelare (Cass. pen. Sez. 6 n. 3042 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice ha il dovere di acquisire, anche d’ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti e il proscioglimento dell’imputato. Il mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica, la cui omissione è censurabile in sede di legittimità e determina la nullità della sentenza per violazione di legge. L’assoluzione fondata esclusivamente sull’assenza in atti di una prova necessaria, senza averne disposto l’acquisizione d’ufficio, è viziata e comporta l’annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 623, primo comma, lett. d), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa aveva assolto una donna imputata del reato di evasione perché il fatto non costituisce reato, rilevando l’assenza in atti della relata di notifica dell’ordinanza che aveva disposto gli arresti domiciliari e ritenendo, di conseguenza, non provata la conoscenza in capo all’imputata degli obblighi derivanti dal provvedimento cautelare.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo la violazione dell’art. 507 cod. proc. pen. per la mancata acquisizione d’ufficio della relata di notifica, nonché il vizio di motivazione in ordine alle ragioni dell’assoluzione, evidenziando come l’operante avesse testimoniato di aver effettuato un controllo presso il domicilio dell’imputata, controllo che sarebbe stato privo di ragione se la stessa non fosse stata ivi sottoposta alla misura.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha ritenuto il ricorso fondato, ribadendo il principio secondo cui al giudice è imposto il dovere di avvalersi dei poteri di integrazione probatoria per acquisire i mezzi indispensabili alla decisione. La scelta tra disporre accertamenti e prosciogliere l’imputato non è rimessa alla discrezionalità del giudicante, come confermato dal precedente richiamato in sentenza (Sez. 3, n. 10488 del 2016).
La Corte ha rilevato che il Tribunale, avendo constatato la necessità della prova della notifica del provvedimento cautelare ai fini dell’accertamento della consapevolezza degli obblighi, aveva il dovere di procedere all’acquisizione dell’atto mancante, tanto più in presenza della testimonianza che aveva dato conto dell’avvenuto controllo domiciliare.
La mancata attivazione di tali poteri, senza una motivazione specifica, integra una violazione di legge che determina la nullità della sentenza, censurabile in sede di legittimità. Esclusa la ricorrenza di cause di improcedibilità ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen., la Corte ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 344-bis c.p.p. – Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
- Art. 507 c.p.p. – Ammissione di nuove prove
- Art. 623 c.p.p. – Annullamento con rinvio