Ricorso per cassazione inammissibile per difetto di chiarezza espositiva e autosufficienza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23287 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 3, comma 27, lett. d), d.lgs. n. 149/2022, deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa essenziali all’illustrazione dei motivi e la chiara e sintetica esposizione dei motivi, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. L’inosservanza di tali requisiti conduce all’inammissibilità dell’impugnazione quando si risolva in un’esposizione oscura e lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata. La deduzione della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. integra un error in procedendo e va prospettata ex art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., non essendo sufficiente l’allegazione della violazione di legge sostanziale, salvo che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dall’omessa pronuncia. Il motivo che imputi l’omessa pronuncia a un vizio già presente nella decisione di primo grado è inoltre inammissibile per difetto di autosufficienza, se il ricorrente non specifichi con quale motivo d’appello abbia impugnato quella sentenza.

Il Fatto

Sette lavoratori, alle dipendenze di una società di gestione, erano stati trasferiti presso una diversa sede lavorativa e, nei giorni successivi, erano stati licenziati per assenza ingiustificata dal lavoro. I lavoratori avevano impugnato davanti al Tribunale il trasferimento e il licenziamento, chiedendone la dichiarazione di illegittimità e l’annullamento. Il Tribunale, previa riunione dei procedimenti introdotti con separati ricorsi, aveva rigettato le domande. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo il trasferimento sorretto da effettive esigenze tecniche, organizzative o produttive e irrilevanti le difficoltà personali dei lavoratori a raggiungere la nuova sede.

Avverso la sentenza d’appello i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La società ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, muovendo dal nuovo testo dell’art. 366, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., applicabile ai ricorsi notificati dopo il 1° gennaio 2023. La Corte rileva che il ricorso è stato notificato il 6.11.2024 e ricade dunque pienamente nella disciplina novellata.

La Suprema Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni unite n. 37552 del 2021, secondo cui i principi di chiarezza e sinteticità espositiva, già affermati prima della riforma, impongono al ricorrente di selezionare i profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze, offrendo al giudice di legittimità una rappresentazione concisa della vicenda e delle questioni. L’inosservanza di tali doveri determina l’inammissibilità solo quando si traduca in un’esposizione oscura e lacunosa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure.

Nel caso concreto, la “Breve esposizione in fatto” contenuta nel ricorso non risponde al requisito di chiarezza funzionale all’illustrazione dei motivi: essa omette di specificare le date dei singoli provvedimenti di trasferimento, delle contestazioni disciplinari e dei licenziamenti, le domande formulate e una sintesi delle ragioni del rigetto dell’appello. Quanto al primo motivo, la Corte non ravvisa il profilo sotto cui sarebbe violato l’art. 115 cod. proc. civ., non essendo dedotto che il giudice di merito abbia fondato la decisione su prove non proposte dalle parti, né emergendo la lesione del contraddittorio evocata ex art. 111 Cost.

In relazione al secondo e al terzo motivo, la Corte osserva che la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. integra un error in procedendo e doveva essere prospettata ex art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ.. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui non è indispensabile l’esplicita menzione della fattispecie, purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dall’omessa pronuncia (tra le altre, Cass. n. 41790/2021, n. 624/2021, n. 9478/2020). Nel caso in esame tale riferimento univoco manca. Il secondo motivo difetta inoltre di autosufficienza, poiché l’omessa pronuncia sul contratto di appalto era già imputabile alla decisione di primo grado, ma i ricorrenti non indicano con quale motivo d’appello l’avessero impugnata.

I ricorrenti, soccombenti, sono condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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